Corte costituzionale

Sentenza n. 445/1997

Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 445

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
445/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:445

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 23621

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., l'art. 4-bis, comma 1, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il beneficio della semiliberta' possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, in quanto - posto che, alla luce del principio della progressivita' trattamentale piu' volte affermato dalla Corte, soltanto postulando la piena coerenza della scelta normative di espungere dal panorama delle opportunita' rieducative istituti di fondamentale risalto, quale certamente e' la semiliberta', anche nei confronti di soggetti che (come nella specie) gia' si trovano da tempo in fase di espiazione all'atto di entrata in vigore della nuova e piu' rigorosa disciplina introdotta dal d.l. n. 306 del 1992, potrebbe ritenersi non compromesso il principio di uguaglianza e, al tempo stesso, non frustrata la funzione rieducativa della pena - e' proprio quella coerenza a risultare gravemente incrinata nelle ipotesi in cui il condannato avesse gia' maturato a quell'epoca positive esperienze, al punto da essere iscritto in un programma di trattamento fortemente caratterizzato da adesioni comportamentali, in se' sintomatiche di un percorso rieducativo difficilmente regredibile. - S. nn. 306/1993, 68/1995, 504/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze