Corte costituzionale

Sentenza n. 436/1997

Corte cost., sent. 23 dicembre 1997, n. 436

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
436/1997
Data di deposito
23 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:436

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1987
  • art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 5 luglio 1989
  • art. 5, legge n. 84 del 23 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 23696

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 5, comma 1, d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (modificato dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280), nella parte in cui stabilisce, per la prevista convalida, da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali, dei titoli degli aspiranti all'abilitazione professionale non in possesso del diploma rilasciato dalle medesime scuole, un termine perentorio (di tre anni, successivamente prorogato di un anno), la cui inosservanza -secondo il giudice 'a quo'- precluderebbe ingiustamente agli assistenti sociali in possesso di titoli convalidati oltre il termine, l'iscrizione nell'albo professionale. Il decreto presidenziale contenente la disposizione impugnata ha infatti natura regolamentare, e non puo' quindi costituire oggetto del richiesto controllo del giudice delle leggi. - Sulla natura di regolamento del d.P.R. n. 14 del 1987, v. S. n. 114/1993. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23697

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 5, legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale), in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', dando forza di legge al disposto dell'art. 5, comma 1, del regolamento emanato con d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (modificato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280) - nella parte in cui stabilisce, per la prevista convalida, da parte delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali, dei titoli degli aspiranti all'abilitazione professionale non in possesso del diploma rilasciato dalle medesime scuole, un termine perentorio (di tre anni, successivamente prorogato di un anno) - precluderebbe ingiustamente agli aspiranti assistenti sociali in possesso di titoli convalidati oltre il termine, l'iscrizione nell'albo professionale. Nel disporre in via transitoria che l'iscrizione all'albo professionale "e' consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del d.p.R. n. 14 del 1987, come modificato dal d.P.R. n. 280 del 1989", l'impugnato art. 5 della legge n. 84 del 1983 non opera infatti un rinvio recettizio idoneo a far proprio, con efficacia novatrice della fonte, il contenuto normativo di ogni singola disposizione dei richiamati decreti, e pertanto non si possono imputare ad esso le distorsioni derivanti dalla disciplina del procedimento di convalida contenuta nel richiamato regolamento. Con la conseguenza che tale disciplina, priva di forza di legge, resta interamente soggetta al controllo di legittimita' del giudice comune - ordinario o amministrativo - e non puo' formare oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. - Per altre pronunce di inammissibilita' o di manifesta inammissibilita', per analoghi motivi, v. 'ex plurimis', S. n. 199/1993, nonche' O. nn. 484/1993, 311/1993 e 121/1988. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162), modificato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 (Modificazioni al d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 109 del 1997);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale), che rinvia all'art. 5, comma 1, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162), modificato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 (Modificazioni al d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 538 del 1997).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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