Corte costituzionale
Sentenza n. 434/1997
Corte cost., sent. 23 dicembre 1997, n. 434
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 434/1997
- Data di deposito
- 23 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:434
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23746
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36, primo comma, Cost. - dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilita' della quota di retribuzione, che, in base alla valutazione del giudice, e' necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in quanto la Corte ha gia' dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma denunciata (sentenze nn. 38 del 1970, 209 del 1975, 102 del 1974 e 20 del 1968), con riguardo al predetto parametro costituzionale, rilevando, in particolare, che esso regola il rapporto di lavoro <<nell'ambito attinente alla sua conclusione ed attuazione>> e non si estende alle conseguenze di eventi che ne prescindono; principio, questo, che va oggi ribadito. red.: G. Leo
Massima n. 23747
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilita' della quota di retribuzione, che, in base alla valutazione del giudice, e' necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in quanto - premesso che la Corte ha gia' dichiarato l'infondatezza della questione con riferimento ad altri 'terzia comparationis' (sentenze nn. 102 del 1974 e 38 del 1970), non essendo stato mai evocato, sinora, l'art. 46, primo comma, n. 2, della legge fallimentare; e considerato che, con la sentenza n. 20 del 1968, si e' affermato che l'art. 545 <<ha per scopo il contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca, da un privato, uno stipendio o un salario>> - quest'ultima decisione ha individuato il punto di equilibrio tra i valori costituzionali coinvolti, nei quali e' senza dubbio compresa la salvaguardia, seppur parziale, degli interessi del creditore, che, ove in precedenza non soddisfatto, potra' aggredire, dopo la chiusura del fallimento, anche l'emolumento che, in sede concorsuale, sia stato escluso dala massa, in quanto necessario, nella sua integrita', al sostentamento del debitore e dei suoi familiari. Tale vicenda, peraltro, e' destinata a ricomporsi nel sistema, dato che la disposizione censurata acquista il valore di regola comune e indefettibile, configurandosi il fallimento come uno strumento volto ad assicurare, nell'ipotesi del concorso di creditori, la 'par condicio'; con la conseguenza di una esecuzione singolare, qualora, la pretesa creditoria sia rimasta (in tutto o in parte) insoddisfatta. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Rovereto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente e redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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