Corte costituzionale

Sentenza n. 434/1997

Corte cost., sent. 23 dicembre 1997, n. 434

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
434/1997
Data di deposito
23 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:434

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23746

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36, primo comma, Cost. - dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilita' della quota di retribuzione, che, in base alla valutazione del giudice, e' necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in quanto la Corte ha gia' dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma denunciata (sentenze nn. 38 del 1970, 209 del 1975, 102 del 1974 e 20 del 1968), con riguardo al predetto parametro costituzionale, rilevando, in particolare, che esso regola il rapporto di lavoro <<nell'ambito attinente alla sua conclusione ed attuazione>> e non si estende alle conseguenze di eventi che ne prescindono; principio, questo, che va oggi ribadito. red.: G. Leo

Massima n. 23747

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilita' della quota di retribuzione, che, in base alla valutazione del giudice, e' necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in quanto - premesso che la Corte ha gia' dichiarato l'infondatezza della questione con riferimento ad altri 'terzia comparationis' (sentenze nn. 102 del 1974 e 38 del 1970), non essendo stato mai evocato, sinora, l'art. 46, primo comma, n. 2, della legge fallimentare; e considerato che, con la sentenza n. 20 del 1968, si e' affermato che l'art. 545 <<ha per scopo il contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca, da un privato, uno stipendio o un salario>> - quest'ultima decisione ha individuato il punto di equilibrio tra i valori costituzionali coinvolti, nei quali e' senza dubbio compresa la salvaguardia, seppur parziale, degli interessi del creditore, che, ove in precedenza non soddisfatto, potra' aggredire, dopo la chiusura del fallimento, anche l'emolumento che, in sede concorsuale, sia stato escluso dala massa, in quanto necessario, nella sua integrita', al sostentamento del debitore e dei suoi familiari. Tale vicenda, peraltro, e' destinata a ricomporsi nel sistema, dato che la disposizione censurata acquista il valore di regola comune e indefettibile, configurandosi il fallimento come uno strumento volto ad assicurare, nell'ipotesi del concorso di creditori, la 'par condicio'; con la conseguenza di una esecuzione singolare, qualora, la pretesa creditoria sia rimasta (in tutto o in parte) insoddisfatta. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Rovereto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente e redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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