Corte costituzionale

Sentenza n. 383/1997

Corte cost., sent. 11 dicembre 1997, n. 383

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
383/1997
Data di deposito
11 dicembre 1997
Data di decisione
27 novembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:383

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, codice penale militare di pace
  • art. 234, comma 3, codice penale militare di pace
  • art. 30, codice penale militare di pace
  • art. 31, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 23669

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - degli artt. 29 e 234, terzo comma, c.p.m.p., nella parte in cui prevedono che la pena accessoria della rimozione consegua automaticamente alla condanna per il reato di truffa militare, in quanto -premesso che <<non e' corretto il richiamo alla giurisprudenza sulla "destituzione di diritto", avendo la Corte gia' messo in luce la distinzione tra tale tematica e quella delle pene accessorie (sentenza n. 363 del 1996; ordinanze nn. 201 e 137 del 1994; sentenza n. 197 del 1993)>> - mentre nella sede disciplinare e' possibile commisurare la sanzione all'entita' del fatto, nell'applicazione delle pene accessorie non e' dato analogo apprezzamento e, pertanto, ad esse e' estranea la statuizione contenuta nell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, senza che da cio' scaturisca l'incertezza interpretativa alla quale accenna l'ordinanza di rimessione. - Un intervento di tipo additivo - quale quello sollecitato dal giudice 'a quo' -, che modifichi il sistema attuale, <<invaderebbe l'ambito riservato alle autonome scelte del legislatore, al quale spetta riesaminare la disciplina delle pene accessorie, soprattutto a carattere interdittivo, nell'ambito della complessiva, e auspicabile, revisione del codice penale militare di pace>>: cfr. S. n. 490/1989. red.: G. Leo

Massima n. 23670

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 29 e 234, terzo comma, c.p.m.p., nella parte in cui prevedono l'automatica applicazione della pena accessoria della rimozione soltanto per i militari che rivestano un grado o appartengano ad una classe superiore all'ultima, nonche' degli artt. 30 e 31 del medesimo codice, nella parte in cui stabiliscono per i sottufficiali e i graduati di truppa un trattamento diverso da quello assicurato agli ufficiali, con riguardo alla privazione temporanea del grado, in quanto il giudice rimettente <<contesta la conformazione dell'istituto, come risulta dalla valutazione discrezionale del legislatore, che questa Corte non puo' sindacare nel merito, fatti salvi eventuali profili di irragionevolezza, peraltro non dedotti>>. Relativamente, poi, all'art. 31 (l'art. 30, concernendo la sospensione dall'impiego, e' evocato impropriamente), la questione e' irrilevante, dal momento che la condanna per truffa militare implica, quale pena militare accessoria, non la mera sospensione dal grado, bensi' la rimozione (art. 234, ultimo comma, del codice citato); ed in proposito giova ricordare che, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), il grado e' indipendente dall'impiego: si' che solo per gli ufficiali e' possibile disporre la sospensione dall'impiego e non dal grado. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 234, terzo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono l'automatica applicazione della pena accessoria della rimozione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei citati artt. 29 e 234, terzo comma, nella parte in cui prevedono la rimozione soltanto per i militari che rivestono un grado o appartengono a una classe superiore all'ultima, e degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale militare di Padova con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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