Corte costituzionale
Sentenza n. 377/1997
Corte cost., sent. 5 dicembre 1997, n. 377
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 377/1997
- Data di deposito
- 5 dicembre 1997
- Data di decisione
- 26 novembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:377
Norme oggetto del giudizio
- art. 67, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 47, -'bis', e suc.mod., legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 94, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 23684
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione agli artt. 47-'bis' della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), e successive modificazioni, nonche' all'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) - che dispone il divieto di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (oltre che della semiliberta') al condannato a pena detentiva derivante da conversione della pena sostitutiva della semidetenzione o della liberta' controllata disposta, ai sensi dell'art. 66, primo comma, della stessa legge, a seguito della violazione di <<anche solo una delle prescrizioni>> inerenti all'esecuzione delle predette pene sostitutive -, in quanto non e' esatta la premessa interpretativa da cui muove il giudice rimettente, secondo la quale il divieto di concessione dell'affidamento in prova al condannato in espiazione di pena detentiva derivante da conversione di pena sostitutiva, disposta per violazione delle relative prescrizioni, sarebbe applicabile anche all'affidamento in prova <<in casi particolari>> per il proseguimento o l'avvio di un programma di recupero del tossicodipendente o dell'alcooldipendente. Invero, posto che la norma impugnata e' stata dettata, prima che il legislatore configurasse tale particolare ipotesi di affidamento in prova <<terapeutico>>, avendo riguardo solo, oltre che al regime di semiliberta', all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto in via generale dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, la 'ratio' del divieto sancito dall'art. 67 della legge n. 689 del 1981 risiede nella presunzione legislativa che chi abbia violato le prescrizioni di un regime totalmente o parzialmente extracarcerario, nell'ambito dell'esecuzione della pena sostitutiva, si dimostri inidoneo al trattamento alternativo dell'affidamento in prova <<generale>>, che ha un contenuto analogo e suppone l'adesione del soggetto all''iter' di risocializzazione propostogli; nel caso invece dell'affidamento <<terapeutico>> di persona tossicodipendente o alcooldipendente, da un lato, la 'ratio' legislativa e' nel senso di una preminenza data dalla norma all'intento di cura dello stato di dipendenza, e, dall'altro, soprattutto, il legislatore ha compiuto un'autonoma valutazione dei limiti di ripetibilita' di questa particolare <<prova>>, sancendo il divieto di disporre questa forma di affidamento <<piu' di due volte>> (art. 94, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti; e, gia' prima, art. 47-'bis', comma 7, dell'Ordinamento penitenziario). Pertanto, con questa autonoma valutazione intesa a bilanciare la preminenza dello scopo terapeutico con la constatazione eventuale della inidoneita' della prova a conseguire l'effetto di risocializzazione perseguito, mal di concilia un rigido divieto, quale quello che conseguirebbe all'applicazione della disposizione censurata, di concedere anche una sola volta l'affidamento <<speciale>>, in conseguenza dell'esito negativo di una <<prova>> affatto diversa ed estranea al percorso terapeutico che caratterizza l'istituto in questione. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione agli artt. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, nonché all'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal pretore di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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