Corte costituzionale

Sentenza n. 365/1997

Corte cost., sent. 28 novembre 1997, n. 365

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
365/1997
Data di deposito
28 novembre 1997
Data di decisione
24 novembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:365

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, delibera legislativa Regione Veneto del 21 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 23569

Non e' fondata, sotto il profilo dedotto in base al ritenuto contrasto con il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 9P/314/CEE, concernente i viaggi turistici, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione del principio comunitario di libera circolazione delle persone e dei servizi e, conseguentemente, degli artt. 11 e 117 Cost., nei confronti dell'art. 4, comma 2, della delibera legislativa della Regione Veneto, riapprovata il 21 dicembre 1996, e contenente "nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia", secondo il quale, le associazioni e gli organismi senza scopo di lucro, "possono promuovere le proprie iniziative turistico-sociali e raccogliere adesioni solo entro l'ambito dei propri associati che risultino iscritti da non meno di due mesi", anche nell'ipotesi - cui particolarmente si riferisce la formulata contestazione - in cui il destinatario del servizio si rechi nello Stato in cui ha sede l'associazione. Il d.lgs. n. 111 del 1995, infatti, ha bensi' stabilito, negli artt. 3 e 4, che si dovessero considerare soggetti "organizzatori di viaggio", nonche' "venditori" dei c.d. pacchetti turistici, oltre alle agenzie di viaggio e turismo specificamente autorizzate, anche le associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 10 della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, ma solo "nei limiti ivi stabiliti" nei limiti, cioe', stabiliti in base allo stesso art. 10, nell'esercizio dell'ampia discrezionalita' accordata alle Regioni, dalle leggi delle stesse, e nell'ambito dei quali la limitazione della fruizione delle prestazioni turistiche solo agli associati da almeno un biennio, prevista dalla impugnata legge veneta, ben puo' essere annoverata. Tanto piu' che tale limite, applicabile senza discriminazioni ai cittadini italiani come ai cittadini degli altri Stati membri della Comunita', non e' certo - come gia' e' stato ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 417/1993) in giudizio su norma, che anche lo prevede, di una legge emanata in materia dalla Regione Puglia - irragionevole o sproporzionato, diretto com'e', fra l'altro, ad evitare, preservando l'autenticita' del rapporto con gli associati, che le predette associazioni finiscano per porsi in illegittima concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo. - V. S. n. 417/1993, gia' citata nel testo. Sui poteri riconosciuti alle Regioni dall'art. 10 della legge quadro per il turismo n. 217 del 1993, riguardo alle associazioni senza scopo di lucro, v., inoltre, S. n. 195/1986. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23570

Non e' fondata, sotto il profilo dedotto in base al ritenuto contrasto con gli artt. 59 e 60 del Trattato C.E.E., la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione del principio comunitario di libera circolazione delle persone e dei servizi, e, conseguentemente degli artt. 11 e 117 Cost., nei confronti dell'art. 4, comma 2, della delibera legislativa della Regione Veneto, riapprovata il 21 dicembre 1996 e contenente "nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia", secondo il quale le associazioni e gli organismi senza scopo di lucro, "possono promuovere le proprie iniziative turistico-sociali e raccogliere adesioni solo entro l'ambito dei propri associati che risultino iscritti da non meno di due mesi", anche nell'ipotesi - cui particolarmente si riferisce la formulata contestazione - in cui il destinatario del servizio si rechi nello Stato in cui ha sede l'associazione. Sia sotto i profili soggettivi che sotto i profili oggettivi, infatti, la fattispecie in esame non e' sussumibile nell'ambito della disciplina comunitaria in materia di servizi, atteso che, per effetto del rinvio operato dall'art. 66 all'art. 58, secondo comma, del Trattato, tale disciplina non e' applicabile alle societa' che, come le associazioni e gli organismi contemplati dalla norma regionale impugnata, "non si prefiggono scopi di lucro", e considerato altresi' che i servizi che le stesse associazioni offrono si configurano come godimento di utilita' riservate esclusivamente agli associati, il che non consente di seguire i tipici canoni dell'"offerta al pubblico" - caratterizzata, anche in base all'art. 1336 cod. civ. dalla "indeterminatezza dei destinatari", ed a cui si fa riferimento anche nella direttiva n. 90/314/CEE, concernente appunto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" - e dei contratti di scambio. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della regione Veneto, riapprovata il 20-21 dicembre 1996 (Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti in materia), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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