Corte costituzionale
Sentenza n. 363/1997
Corte cost., sent. 28 novembre 1997, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 363/1997
- Data di deposito
- 28 novembre 1997
- Data di decisione
- 24 novembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:363
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23567
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado non possa partecipare al giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza da parte del giudice d'appello, e dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice d'appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 179 cod. proc. pen., da cui e' derivata la nullita' della sentenza di primo grado, debba rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita', anziche', in analogia a quanto previsto dal comma 8 dello stesso art. 604, ad altra sezione dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, al tribunale piu' vicino, in quanto la disposizione che prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, la sentenza annullata (art. 34, comma 1, cod. proc. pen.) non puo' essere interpretata alla luce degli invocati parametri costituzionali, come riferita esclusivamente all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, posto che la disposizione stessa non distingue l'annullamento ed il rinvio disposto dalla Corte di cassazione dall'annullamento e rinvio disposto da una corte d'appello; che nella prospettiva della posizione del giudice chiamato a giudicare, la regola dell'incompatibilita', secondo il significato proprio delle parole che la esprimono, si riferisce ad ogni caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza conformemente alla finalita' del regime delle incompatibilita' che esclude che lo stesso giudice possa pronunciarsi piu' volte nel merito dello stesso giudizio; e che siffatta interpretazione, letterale e logica, dell'art. 34, comma 1, non e' contraddetta dalla disciplina della trasmissione degli atti al giudice di primo grado da parte del giudice d'appello che dichiara la nullita' della sentenza impugnata (art. 604, comma 4, cod. proc. pen.), il rinvio degli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita' non escludendo che, cosi' individuato l'ufficio giudiziario competente per l'ulteriore corso del procedimento, valgano poi, quanto alla partecipazione al giudizio, le regole proprie dell'incompatibilita', che riguardano non l'ufficio chiamato a giudicare ma la persona del magistrato che, nel singolo caso, e' investita delle relative funzioni, perche' in concreto sia garantita l'imparzialita' del giudizio. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, e dell'art. 604, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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