Corte costituzionale
Sentenza n. 354/1997
Corte cost., sent. 21 novembre 1997, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 354/1997
- Data di deposito
- 21 novembre 1997
- Data di decisione
- 13 novembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:354
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 2, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 16, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 23560
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost. - dell'art. 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 nella parte in cui prevede che il medico di fabbrica debba svolgere accertamenti preventivi anche sui lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente al lavoro. Detti accertamenti non svuotano la competenza del collegio medico specificamente previsto dall'art. 20 della legge n. 482 del 1968 per l'assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi, in quanto le leggi nn. 626 del 1994 e 482 del 1968 hanno ambiti soggettivi ed oggettivi diversi, ed operano in successione nel senso che dopo l'eventuale valutazione dell'inidoneita' del medico competente per la sorveglianza sanitaria, l'invalido puo' richiedere l'accertamento sanitario del collegio medico previsto dall'art. 20 della legge sulle assunzioni obbligatorie, in considerazione del carattere speciale di tale normativa. Ove quest'ultimo accertamento sia favorevole all'invalido, smentendo, quindi, la valutazione del medico di fabbrica, si pone la diversa questione - la cui soluzione e' rimessa all'interpretazione del giudice ordinario - dell'applicabilita' della prescrizione contenuta nell'art. 20, comma quarto cit. secondo cui il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere all'invalido le retribuzioni perdute. red.: R. Foglia
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/19979/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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