Corte costituzionale
Sentenza n. 348/1997
Corte cost., sent. 21 novembre 1997, n. 348
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 348/1997
- Data di deposito
- 21 novembre 1997
- Data di decisione
- 13 novembre 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:348
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Liguria del 28 maggio 1996
Parametri
- art. 17, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 3, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 7, legge regionale Liguria n. 45 del 2 dicembre 1982
Massime
Massima n. 23554
E' costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 117 e 3 Cost., la legge della Regione Liguria, riapprovata il 28 maggio 1996, con la quale, pur prevedendosi, in ordine alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, sanita' pubblica, ecc., la competenza del sindaco del Comune nel cui territorio la violazione e' stata commessa, si stabilisce contestualmente che "per luogo della violazione deve intendersi quello nel quale e' stata accertata". Cosi' disponendo, infatti, la legge in questione riproduce, nella sostanza se non nella forma, la disposizione dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11, gia' dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 375 del 1993, incorrendo, al pari di quella, non soltanto nella violazione del principio -che vincola il legislatore regionale- stabilito al riguardo dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 -secondo il quale l'ufficio territorialmente competente ad applicare le sanzioni amministrative e' quello del luogo dove e' stata commessa la violazione- ma anche -per la contraddizione che si determina, all'interno della stessa legislazione regionale, rispetto all'opposto principio posto dall'art. 7 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, contenente la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative- nella violazione del canone di razionalita' normativa. - V. S. n. 375/1993, gia' citata nel testo. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Liguria, approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996, recante "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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