Corte costituzionale
Sentenza n. 331/1997
Corte cost., sent. 14 novembre 1997, n. 331
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 331/1997
- Data di deposito
- 14 novembre 1997
- Data di decisione
- 10 novembre 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:331
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23537
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. (nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzione di giudice del dibattimento per il g.i.p. che abbia adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per il medesimo reato; e nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. da un correo degli imputati sottoposti a suo giudizio per i medesimi reati), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. in quanto - posto che, quando il pregiudizio alla terzieta' del giudice provenga da funzioni da lui esercitate all'interno di un medesimo procedimento penale, il pregiudizio stesso e' ragionevolmente prevenibile con la tutela ripristinatoria rimessa all'iniziativa del giudice e delle parti mediante gli appositi strumenti dell'astensione e della ricusazione e con una tutela preventiva da attuarsi attraverso mezzi organizzativi in grado di assicurare uno svolgimento spontaneo del principio del giusto processo; che tale onere di organizzazione preventiva grava altresi' sull'amministrazione della giustizia penale nelle ipotesi in cui, in una vicenda processuale sostanzialmente unitaria pur trattandosi di procedimenti diversi, il pregiudizio derivi da una sentenza penale, dalla quale emerga un gia' maturato convincimento del giudice in ordine alla responsabilita' penale di una persona formalmente non imputato in quel processo; e che tali ipotesi costituiscono l'estremo limite di esigibilita' di una tutela organizzativa e preventiva, varcato il quale, nella varieta' delle relazioni che possono instaurarsi tra procedimenti distinti, e nella molteplicita' dei contenuti che i relativi atti sono suscettibili di assumere, si avrebbe una dilatazione enorme dei casi nei quali un pregiudizio potrebbe essere ravvisato e l'intera materia delle incompatibilita' dispersa in una casistica senza fine, diverrebbe refrattaria a qualsiasi tentativo di amministrazione mediante atti di organizzazione preventiva - se la forza pregiudicante si sprigioni non da una sentenza, ma (come nei casi di specie) da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso (di custodia cautelare nei confronti di un correo ovvero di reiezione della richiesta di applicazione della pena), lo strumento di tutela non puo' essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art. 34, ma deve essere ricercato nell'area degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della terzieta' del giudice. - S. nn. 371/1996, 306, 307 e 308/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Siracusa e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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