Corte costituzionale
Sentenza n. 321/1997
Corte cost., sent. 30 ottobre 1997, n. 321
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 321/1997
- Data di deposito
- 30 ottobre 1997
- Data di decisione
- 16 ottobre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:321
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 23532
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui prevede la corresponsione dell'equo indennizzo ai familiari, eredi del dipendente pubblico deceduto a seguito di infortunio derivante da causa di servizio, titolari anche di pensione privilegiata di reversibilita'. Non sussiste il prospettato contrasto con il principio di eguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, giacche' le analoghe finalita' di protezione dei lavoratori in caso di infortunio, malattia ed invalidita' sono perseguite, per i dipendenti pubblici e per quelli privati (per i quali opera il divieto di cumulo tra rendita per infortunio e pensione privilegiata), con sistemi di garanzia che configurano differenti discipline degli indennizzi per le menomazioni dell'integrita' fisica o per l'invalidita' permanente, e la comparazione tra le discipline non puo' essere effettuata prendendo in considerazione uno solo degli elementi che concorrono a differenziare i due diversi sistemi. red.: S. Evangelista
Massima n. 23533
Non e' fondata, con riferimento all art. 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui prevede la corresponsione dell'equo indennizzo ai familiari, eredi del dipendente pubblico deceduto a seguito di infortunio derivante da causa di servizio, titolari anche di pensione privilegiata di reversibilita'. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, costantemente seguito nella prassi attuativa della norma denunciata, le due prestazioni - equo indennizzo e pensione privilegiata di reversibilita' - nonostante la immediata successione temporale dei rispettivi momenti genetici, non si sovrappongono, sorgendo direttamente in capo a soggetti diversi. La diversita' di prestazioni impedisce che si determini una irragionevole duplicazione di attribuzioni patrimoniali in capo al medesimo soggetto e per il medesimo evento: mentre l'indennizzo, non privo di connotazioni equitative oltre che risarcitorie, rimane temporalmente e concettualmente collegato ad un evento lesivo distinto dalla morte e ad uno stato patologico che la precede, sicche' e' dovuto al dipendente e corrisposto ai suoi eredi, la pensione privilegiata e' un diritto proprio del coniuge o degli altri aventi titolo. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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