Corte costituzionale

Sentenza n. 309/1997

Corte cost., sent. 16 ottobre 1997, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
309/1997
Data di deposito
16 ottobre 1997
Data di decisione
14 ottobre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:309

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, II parte, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 45, comma 7, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 45, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 45, comma 9, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 49, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 23498

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. - degli artt. 2, comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonche' dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'asserita incompatibilita' tra il pubblico impiego - volto al perseguimento di finalita' di interesse generale - e il modulo strutturale del lavoro subordinato privato, improntato a logiche di mercato. Oltre che in base alle argomentazioni gia' svolte nelle sentenze nn. 313/1996, 88/1996 e 359/1993, la conformita' a Costituzione del mutamento operato nella natura giuridica del rapporto dei pubblici dipendenti trova riscontro nella progressiva configurazione della sua essenza di erogazione di energie lavorative che, assunta tra le varie componenti necessarie dell'organizzazione della pubblica amministrazione, dev'essere funzionalizzata nel modo migliore al raggiungimento delle finalita' istituzionali di questa. red.: R. Foglia

Massima n. 23499

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all art. 39 Cost. - dell'art. 45, commi 2, 7 e 9, e dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - sul presupposto che i contratti collettivi previsti da tali norme sarebbero efficaci 'erga omnes' in assenza delle condizioni imposte dal precetto costituzionale ai sindacati stipulanti perche' di tale efficacia siano dotati i contratti da essi sottoscritti. L'applicazione del contratto collettivo deriva non gia' da una generalizzata previsione di obbligatorieta' di questo, bensi' dal dovere gravante - in base al comma 9 del citato art. 45, sulle pubbliche amministrazioni stipulanti - di osservare gli impegni assunti con la sottoscrizione dei contratti collettivi. Tale meccanismo non realizza, dunque, quell'efficacia 'erga omnes' conferita dall'art. 39, comma quarto, Cost. ai contratti stipulati dalle associazioni sindacali in possesso di determinate caratteristiche, ma si colloca sul distinto piano delle conseguenze che derivano, per un verso, dal vincolo di conformarsi imposto alle amministrazioni, e, per l'altro, dal vincolo che avvince il contratto individuale al contratto collettivo. D'altra parte, la forza cogente che si produce nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, a sua volta, la premessa per realizzare la garanzia della parita' di trattamento contrattuale, affermata dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e contestualmente rafforzata dall'ultima parte della stessa norma che impone di assicurare trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. - V. S. nn. 313/1996, 88/1996 e 359/1993. red.: R. Foglia

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, seconda parte, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

dell'art. 45, commi 2, 7 e 9, e dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 97 e 39 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze