Corte costituzionale

Sentenza n. 308/1997

Corte cost., sent. 1° ottobre 1997, n. 308

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
308/1997
Data di deposito
1° ottobre 1997
Data di decisione
29 settembre 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:308

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23491

Non e' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere al giudizio del giudice che abbia pronunciato una precedente sentenza in un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, nella quale la responsabilita' dell'imputato sia stata valutata 'incidenter tantum', alla stregua degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La dedotta lesione dell'imparzialita' del giudice non e' infatti in questo caso riconducibile all'art. 34 del codice di procedura penale, poiche', intercorrendo i termini della relazione di incompatibilita' tra procedimenti diversi, si e' fuori dal modello delineato dalla norma impugnata con la quale sono stati individuati tipici atti e funzioni pregiudicanti, a prescindere dal contenuto dell'atto medesimo o delle modalita' con cui la funzione e' stata esercitata, nell'ambito dello stesso procedimento (salva l'estensione operata dalla sentenza n. 371 del 1996, che tuttavia puo' solo formalmente essere definita tale in quanto concerne procedimenti penali originariamente unici, riguardanti la medesima vicenda processuale). Quando i due termini della relazione di incompatibilita' intercorrono tra procedimenti diversi, sia penali che non penali, la tutela dell'imparzialita' deve invece essere assicurata mediante gli istituti dell'astensione o ricusazione, in cui l'effetto pregiudicante dei precedenti atti o delle modalita' con cui la funzione e' stata svolta e' meramente eventuale e va quindi accertato in concreto. red.: A. Agro'

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Trento, sezione distaccata di Cles, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze