Corte costituzionale
Sentenza n. 308/1997
Corte cost., sent. 1° ottobre 1997, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 308/1997
- Data di deposito
- 1° ottobre 1997
- Data di decisione
- 29 settembre 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:308
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23491
Non e' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere al giudizio del giudice che abbia pronunciato una precedente sentenza in un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, nella quale la responsabilita' dell'imputato sia stata valutata 'incidenter tantum', alla stregua degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La dedotta lesione dell'imparzialita' del giudice non e' infatti in questo caso riconducibile all'art. 34 del codice di procedura penale, poiche', intercorrendo i termini della relazione di incompatibilita' tra procedimenti diversi, si e' fuori dal modello delineato dalla norma impugnata con la quale sono stati individuati tipici atti e funzioni pregiudicanti, a prescindere dal contenuto dell'atto medesimo o delle modalita' con cui la funzione e' stata esercitata, nell'ambito dello stesso procedimento (salva l'estensione operata dalla sentenza n. 371 del 1996, che tuttavia puo' solo formalmente essere definita tale in quanto concerne procedimenti penali originariamente unici, riguardanti la medesima vicenda processuale). Quando i due termini della relazione di incompatibilita' intercorrono tra procedimenti diversi, sia penali che non penali, la tutela dell'imparzialita' deve invece essere assicurata mediante gli istituti dell'astensione o ricusazione, in cui l'effetto pregiudicante dei precedenti atti o delle modalita' con cui la funzione e' stata svolta e' meramente eventuale e va quindi accertato in concreto. red.: A. Agro'
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Trento, sezione distaccata di Cles, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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