Corte costituzionale
Sentenza n. 307/1997
Corte cost., sent. 1° ottobre 1997, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 307/1997
- Data di deposito
- 1° ottobre 1997
- Data di decisione
- 29 settembre 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:307
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23492
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio per il giudice che abbia disposto la custodia cautelare in carcere dei correi dell'imputato sottoposto al suo giudizio, motivando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a loro carico sulla base delle dichiarazioni confessorie rese dal medesimo imputato, nei confronti del quale, tuttavia, non era stata adottata alcuna misura cautelare in assenza di richiesta in tal senso del pubblico ministero>>, dato che, nella fattispecie, il rischio che il principio del giusto processo subisca un pregiudizio non solo proviene da una procedimento che, a seguito della separazione e' formalmente diverso, ma deriva da un'ordinanza emessa nei confronti di soggetti diversi e che non e' espressione conclusiva della potesta' di giudizio in materia penale. Non appaiono pertanto sussistenti le ragioni che hanno sostenuto la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 nella sentenza n. 432 del 1995 (relativa all'ipotesi del giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilita' penale del medesimo imputato nei cui confronti aveva emesso misura cautelare); ne' quelle poste a fondamento della sentenza n. 371 del 1996 (attinente all'ipotesi di valutazione incidentale sulla responsabilita' del terzo contenuta in una precedente sentenza penale), che hanno indotto a trattare il pregiudizio di quel principio come se provenisse da funzioni esercitate nello stesso procedimento. - Cfr. S. n. 155/1996. V., inoltre, S. n. 306/1997, nella quale la Corte sottolinea, in particolare, che <<qualora un motivo di pregiudizio all'imparzialita' del giudice derivi da sue attivita' compiute al di fuori del giudizio in cui e' chiamato a decidere - siano esse attivita' non giudiziarie o attivita' giudiziarie svolte in altro giudizio - si verte nell'ambito di applicazione non dell'istituto dell'incompatibilita' ma di quello dell'astensione e della ricusazione>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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