Corte costituzionale

Sentenza n. 307/1997

Corte cost., sent. 1° ottobre 1997, n. 307

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
307/1997
Data di deposito
1° ottobre 1997
Data di decisione
29 settembre 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:307

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23492

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio per il giudice che abbia disposto la custodia cautelare in carcere dei correi dell'imputato sottoposto al suo giudizio, motivando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a loro carico sulla base delle dichiarazioni confessorie rese dal medesimo imputato, nei confronti del quale, tuttavia, non era stata adottata alcuna misura cautelare in assenza di richiesta in tal senso del pubblico ministero>>, dato che, nella fattispecie, il rischio che il principio del giusto processo subisca un pregiudizio non solo proviene da una procedimento che, a seguito della separazione e' formalmente diverso, ma deriva da un'ordinanza emessa nei confronti di soggetti diversi e che non e' espressione conclusiva della potesta' di giudizio in materia penale. Non appaiono pertanto sussistenti le ragioni che hanno sostenuto la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 nella sentenza n. 432 del 1995 (relativa all'ipotesi del giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilita' penale del medesimo imputato nei cui confronti aveva emesso misura cautelare); ne' quelle poste a fondamento della sentenza n. 371 del 1996 (attinente all'ipotesi di valutazione incidentale sulla responsabilita' del terzo contenuta in una precedente sentenza penale), che hanno indotto a trattare il pregiudizio di quel principio come se provenisse da funzioni esercitate nello stesso procedimento. - Cfr. S. n. 155/1996. V., inoltre, S. n. 306/1997, nella quale la Corte sottolinea, in particolare, che <<qualora un motivo di pregiudizio all'imparzialita' del giudice derivi da sue attivita' compiute al di fuori del giudizio in cui e' chiamato a decidere - siano esse attivita' non giudiziarie o attivita' giudiziarie svolte in altro giudizio - si verte nell'ambito di applicazione non dell'istituto dell'incompatibilita' ma di quello dell'astensione e della ricusazione>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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