Corte costituzionale

Sentenza n. 306/1997

Corte cost., sent. 1° ottobre 1997, n. 306

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
306/1997
Data di deposito
1° ottobre 1997
Data di decisione
29 settembre 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:306

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23493

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio per l'applicazione di una misura di prevenzione personale il giudice che, nell'ambito di un procedimento penale, come componente il Tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, quando i presupposti sui quali si fonda la richiesta della misura di prevenzione siano gli stessi che sono stati oggetto di valutazione nella sede del riesame>>, in quanto - premesso che le incompatibilita' previste dalla norma denunciata sono tutte causate dal solo fatto di avere svolto determinate attivita' nel corso del medesimo procedimento penale, indipendentemente dal contenuto che tali attivita' possano aver assunto; e considerato, pertanto, che, qualora un motivo di pregiudizio all'imparzialita' del giudice derivi da sue attivita' compiute al di fuori del giudizio in cui e' chiamato a decidere, si verte nell'ambito di applicazione non dell'istituto dell'incompatibilita' ma di quello dell'astensione e della ricusazione - nella fattispecie manca l'identita' del procedimento, ne', d'altro canto, e' possibile invocare la 'ratio' particolare che sta alla base della sentenza n. 371 del 1996 - nella quale la Corte ha ritenuto che alla pluralita' formale di procedimenti penali corrispondesse tuttavia l'unicita' sostanziale della vicenda portata a giudizio - essendo pacifiche, sia nella giurisprudenza di legittimita' sia in quella costituzionale, le essenziali differenze, quanto a presupposti e finalita', che separano il processo penale (e in esso i procedimenti cautelari) dal processo di prevenzione, pur se quest'ultimo si trovi ad essere modellato sulle forme del primo. - Cfr. S. nn. 432/1995 e 131/1996. - Sulla 'ratio' dell'istituto dell'incompatibilita', cfr. S. n. 155/1996, 'ex plurimis'. - In ordine alle essenziali differenze che separano il processo penale dal processo di prevenzione, v., da ultimo, S. nn. 193/1997 e 48/1994 nonche' O. n. 275/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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