Corte costituzionale
Sentenza n. 295/1997
Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 295/1997
- Data di deposito
- 30 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:295
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 4, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- legge n. 144 del 24 aprile 1989
Parametri
Massime
Massima n. 23486
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (recante: "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale"), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui prevede che, ove manchi la tempestiva regolarizzazione dell'ordinazione dei lavori disposti dai funzionari in via di urgenza, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e ad ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e coloro che abbiano disposto la spesa, in quanto -posto che la Corte, con la sentenza n. 446 del 1995, ha escluso l'incostituzionalita' della norma denunciata, rilevando che <<il tratto caratterizzante della stessa sta nel prevedere un rapporto contrattuale che sussiste esclusivamente tra il terzo contraente e il funzionario che ha autorizzato l'effettuazione dei lavori>>; e che, in sostanza, gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale- la scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione, rendendo estraneo l'ente locale agli impegni di spesa irregolarmente assunti, impedisce di ricondurre la fattispecie agli schemi della responsabilita' dell'amministrazione e non consente di invocare a sostegno della questione il parametro dell'art. 28 Cost.. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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