Corte costituzionale

Sentenza n. 295/1997

Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
295/1997
Data di deposito
30 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:295

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 4, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • legge n. 144 del 24 aprile 1989

Parametri

Massime

Massima n. 23486

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (recante: "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale"), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui prevede che, ove manchi la tempestiva regolarizzazione dell'ordinazione dei lavori disposti dai funzionari in via di urgenza, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e ad ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e coloro che abbiano disposto la spesa, in quanto -posto che la Corte, con la sentenza n. 446 del 1995, ha escluso l'incostituzionalita' della norma denunciata, rilevando che <<il tratto caratterizzante della stessa sta nel prevedere un rapporto contrattuale che sussiste esclusivamente tra il terzo contraente e il funzionario che ha autorizzato l'effettuazione dei lavori>>; e che, in sostanza, gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale- la scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione, rendendo estraneo l'ente locale agli impegni di spesa irregolarmente assunti, impedisce di ricondurre la fattispecie agli schemi della responsabilita' dell'amministrazione e non consente di invocare a sostegno della questione il parametro dell'art. 28 Cost.. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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