Corte costituzionale
Sentenza n. 292/1997
Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 292/1997
- Data di deposito
- 30 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:292
Norme oggetto del giudizio
- art. 9-ter, decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
- legge n. 63 del 17 marzo 1993
- art. 4-quater, decreto-legge n. 6 del 15 gennaio 1993
- legge n. 166 del 1° giugno 1991
- art. 12, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 23488
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 4 quater del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nella parte in cui stabilisce che per i periodi anteriori al 1^ giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati assumendo come imponibile il 50 per cento degli importi corrisposti a titolo di diarie e indennita' di trasferta ai lavoratori tenuti, per contratto, anche con carattere di continuita', a prestare la loro opera in luoghi diversi dalla sede aziendale (c.d. "trasfertisti"). Non riguardando la censura (nel giudizio 'a quo') l'esclusione - implicitamente operata dalla disposizione impugnata - dalla ripetibilita' degli eventuali versamenti nella misura intera volontariamente effettuati con riferimento ai periodi contributivi anteriori al 1^ giugno 1991, la norma impugnata realizza una parificazione fra le situazioni relative ai periodi contributivi anteriori e quelle relative ai periodi successivi, pacificamente regolate dalla nuova disposizione. Del resto il riferimento ai versamenti effettuati ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 "cosi' come interpretato dall'art. 9 ter del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103", evidenzia l'intenzione del legislatore di ricondurre anche i versamenti anteriori effettuati nella misura ridotta, alla disciplina prescelta dal legislatore sin dal 1991. Nemmeno e' violato l'art. 38 Cost. atteso che la norma impugnata non mette in gioco l'equilibrio tra tutela dell'interesse individuale e dovere di cura dell'interesse pubblico di natura previdenziale, poiche' essa dispone l'assoggettamento parziale delle somme in questione all'obbligo contributivo, in vista della funzione solo parzialmente retributiva che dette somme assumono nell'ambito del rapporto di lavoro. - V. S. n. 421/1995. red.: R. Foglia
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-quater del d.-l. 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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