Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1997

Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/1997
Data di deposito
30 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:290

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23436

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 2, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - che, dopo aver previsto, al comma 2, la facolta' per l'amministrazione finanziaria di "disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta", dispone, al comma 2, che per una serie di operazioni, tra cui la cessione di valori mobiliari, la disposizione antielusiva si applica "alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994" - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto - posto che la fattispecie, in riferimento alla quale il giudice "a quo" ha sollevato la predetta questione della norma antielusione, riguarda un caso di controversa applicazione dell'art. 34 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (il quale dispone, per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli, la forfettizzazione del diritto di detrazione dell'IVA assolta a monte, previsto dal precedente art. 19, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni stesse, delle aliquote di imposta dovuta su tali operazioni attive) - considerato l'oggetto del giudizio innanzi a lui pendente, sarebbe spettato al giudice stesso approfondire la questione se l'art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972 potesse essere fondatamente interpretato nel senso di consentire l'accesso alla detrazione forfettizzata relativa agli acquisti di beni e servizi anche quando risultasse dimostrato, come nel caso, che non erano stati posti in essere acquisti soggetti ad IVA, si' da consentire che il tributo sulle vendite, pur riscosso dall'operatore economico, non venisse versato allo Stato. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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