Corte costituzionale
Sentenza n. 274/1997
Corte cost., sent. 25 luglio 1997, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 274/1997
- Data di deposito
- 25 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:274
Norme oggetto del giudizio
- art. 382, codice penale militare di pace
- art. 459, comma 1, codice di procedura penale
- art. 260, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 23421
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, limitando i casi in cui e' possibile il procedimento per decreto ai reati perseguibili d'ufficio, eclude(rebbe) da tale procedimento i reati puniti, ai sensi dell'art. 260, comma 2, cod. pen. mil. pace, "a richiesta del Comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole", in quanto - posto, innanzitutto, che la disciplina del procedimento per decreto, in relazione ai reati militari, dettata dagli artt. 382 e ss. cod. pen. mil. pace e' stata abrogata da quella contenuta negli artt. 459 e ss. cod. proc. pen. in tema di procedimento per decreto, con conseguente applicabilita', anche per i reati militari, di quest'ultima disciplina; che la scelta del modo di procedibilita' (d'ufficio, a querela, a richiesta, su autorizzazione, etc-) coinvolge la politica legislativa e deve pertanto rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, sindacabili in sede di legittimita' costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalita'; e che la valutazione del legislatore, ai fini del trattamento processuale dei reati per i quali e' esperibile il procedimento per decreto, non e' collegato alla maggiore o minore gravita', ma, come risulta anche dai lavori preparatori, discende dalla presunzione, che non appare manifestamente irragionevole, di una maggiore complessita' degli accertamenti richiesti per i reati a procedibilita' condizionata, che non si addice alle caratteristiche di snellezza e celerita' proprie del rito monitorio - la condizione di procedibilita' costituita dalla richiesta del Comandante del corpo rappresenta un aggravio procedimentale, preordinato peraltro alla salvaguardia di interessi pubblici e privati meritevoli di tutela, che, nella valutazione non irragionevole del legislatore, ha indotto a limitare il procedimento per decreto ai soli reati perseguibili d'ufficio. - S. n. 7/1988; O. nn. 284/1987, 204/1988, 396/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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