Corte costituzionale

Sentenza n. 272/1997

Corte cost., sent. 25 luglio 1997, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
272/1997
Data di deposito
25 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:272

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, l. c), n.4, legge n. 73 del 11 aprile 1990
  • art. 234, comma 2, codice penale militare di pace
  • art. 1, comma 1, l. c), n.4, decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 12 aprile 1990
  • art. 640, comma 2, codice penale
  • art. 1, comma 1, l. c), n.1, legge n. 73 del 11 aprile 1990

Parametri

Massime

Massima n. 23419

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, comma 2, cod. pen. mil. pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen., in quanto - posto che compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non e che le relative valutazioni di politica criminale non possono essere indicate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione; che la natura eccezionale dell'istituto stesso dell'amnistia, che comporta una deroga temporanea al principio dell'eguale efficacia per tutti delle norme penali, fondata su ragioni che devono essere esse stesse eccezionali, fa si' che le scelte del legislatore circa i reati rispetto ai quali il beneficio viene concesso non possano essere sindacate alla luce di un semplice confronto tra fattispecie fondato sulla rispettiva gravita' in astratto, quale espressa dalla commisurazione delle pene previste, ben potendosi ammettere che anche considerazioni legate alla diversita' dei beni giuridici tutelati, a situazioni di fatto, alla diffusione dei vari reati, all'allarme sociale che essi suscitano, possano guidare il legislatore nella scelta del criterio di delimitazione dei reati amnistiabili; che, in presenza di una legittima decisione di concessione dell'amnistia, il principio di eguaglianza puo' operare solo all'interno dell'area circoscritta dalla scelta derogatoria del legislatore, impedendo, nell'ambito di tale area, discriminazioni puramente arbitrarie non riconducibili ad alcuna "ratio" apprezzabile; e che, pertanto, l'irragionevolezza di una esclusione puo' essere affermata solo in esito ad un rigoroso scrutinio che consenta di negare l'esistenza di ragioni giustificatrici di essa - non si ravvisa alcuna "ratio" giustificativa della denunciata discriminazione, ai fini della concessione della amnistia, fra truffa aggravata (art. 640, comma 2, cod. pen.) e truffa militare aggravata (art 234 cod. mil. pace), considerando che tra i due reati sussiste una "sostanziale identita'". - Sent. nn. 175/1971, 4/1974, 214/1975, 59/1980, 436/1987; ord. n. 481/1991. red.: S. Di Palma

Massima n. 23420

In applicazione dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della l. 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, comma 2, cod. pen. mil. pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen. (cfr. massima A). red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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