Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1997

Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 249

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
249/1997
Data di deposito
18 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:249

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, n. 7, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934

Parametri

Massime

Massima n. 23347

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 8, primo comma, n. 7, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nella parte in cui stabilisce che non possano essere nominati agli uffici previsti nella stessa legge i condannati per determinati delitti, in quanto non e' irragionevole che, all'atto della costituzione del rapporto di pubblico impiego, la condanna per determinati reati puo' costituire un requisito negativo legalmente previsto, nell'ambito dei requisiti generali e speciali previsti dalla legge di cui, cosi' come stabilito dall'art. 51, primo comma, la pubblica amministrazione deve riscontrare la sussistenza, a garanzia del buon andamento dell'amministrazione e della dignita' di quanti sono richiamati a ricoprire uffici pubblici, ne' da' luogo ad una disparita' di trattamento in rapporto alla diversa rilevanza della medesima condanna per la destituzione dei pubblici dipendenti, attesa la diversita' di presupposti della destituzione, che presuppone il possesso dello status di pubblico dipendente, e della costituzione del rapporto di pubblico impiego. - Sulla destituzione automatica dei pubblici dipendenti: sent. n. 971/1988. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 18 luglio 1997.

Il presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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