Corte costituzionale
Sentenza n. 249/1997
Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/1997
- Data di deposito
- 18 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, n. 7, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
Massime
Massima n. 23347
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 8, primo comma, n. 7, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nella parte in cui stabilisce che non possano essere nominati agli uffici previsti nella stessa legge i condannati per determinati delitti, in quanto non e' irragionevole che, all'atto della costituzione del rapporto di pubblico impiego, la condanna per determinati reati puo' costituire un requisito negativo legalmente previsto, nell'ambito dei requisiti generali e speciali previsti dalla legge di cui, cosi' come stabilito dall'art. 51, primo comma, la pubblica amministrazione deve riscontrare la sussistenza, a garanzia del buon andamento dell'amministrazione e della dignita' di quanti sono richiamati a ricoprire uffici pubblici, ne' da' luogo ad una disparita' di trattamento in rapporto alla diversa rilevanza della medesima condanna per la destituzione dei pubblici dipendenti, attesa la diversita' di presupposti della destituzione, che presuppone il possesso dello status di pubblico dipendente, e della costituzione del rapporto di pubblico impiego. - Sulla destituzione automatica dei pubblici dipendenti: sent. n. 971/1988. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 18 luglio 1997.
Il presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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