Corte costituzionale
Sentenza n. 243/1997
Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 243/1997
- Data di deposito
- 18 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:243
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge n. 152 del 8 marzo 1968
- art. 467, codice civile
- art. 468, codice civile
- art. 457, codice civile
- art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
- art. 7, legge n. 177 del 29 aprile 1976
Parametri
- art. 42, comma 4, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1959
Massime
Massima n. 23348
Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della l. 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevede che, nell'assenza della persona ivi indicata, i collaterali non viventi a carico del 'de cuius' siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi, attesa l'irrazionalita' della previsione di una vocazione anomala dell'indennita' di buonuscita, la quale viceversa puo' trovare razionale fondamento e giustificazione, in considerazione della concorrente funzione previdenziale del trattamento stesso, soltanto sul presupposto che siano preferite persone integrate nel nucleo familiare del 'de cuius', dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento, venuto a cessare, dopo la sua morte, in presenza, pertanto, di specifiche esigenze di solidarieta' familiare, che, sole, possono giustificare la deviazione dai generali principi delle successioni legittime posti al titolo II del libro secondo del codice civile. - Sent. nn. 115/1979, 821/1988, 471/1989 e 319/1991. red.: F. Mangano
Massima n. 23349
Illegittimita' costituzionale conseguenziale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come sostituito dall'art. 7 della l. 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita compete, nell'assenza dei soggetti ivi indicati, ai fratelli e alle sorelle del 'de cuius' solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui, attesa l'irrazionalita' di una vocazione anomala, si assume di specifiche esigenze di solidarieta' familiare, che sola possa giustificare la deviazione dai principi generali stabiliti per le successioni legittimate al titolo II del libro secondo del codice civile. red. F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui prevede che, nell'assenza delle persone ivi indicate, i collaterali non viventi a carico del de cuius siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi;
Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), come sostituito dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle sorelle del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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