Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1997

Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
243/1997
Data di deposito
18 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:243

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23348

Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della l. 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevede che, nell'assenza della persona ivi indicata, i collaterali non viventi a carico del 'de cuius' siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi, attesa l'irrazionalita' della previsione di una vocazione anomala dell'indennita' di buonuscita, la quale viceversa puo' trovare razionale fondamento e giustificazione, in considerazione della concorrente funzione previdenziale del trattamento stesso, soltanto sul presupposto che siano preferite persone integrate nel nucleo familiare del 'de cuius', dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento, venuto a cessare, dopo la sua morte, in presenza, pertanto, di specifiche esigenze di solidarieta' familiare, che, sole, possono giustificare la deviazione dai generali principi delle successioni legittime posti al titolo II del libro secondo del codice civile. - Sent. nn. 115/1979, 821/1988, 471/1989 e 319/1991. red.: F. Mangano

Massima n. 23349

Illegittimita' costituzionale conseguenziale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come sostituito dall'art. 7 della l. 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita compete, nell'assenza dei soggetti ivi indicati, ai fratelli e alle sorelle del 'de cuius' solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui, attesa l'irrazionalita' di una vocazione anomala, si assume di specifiche esigenze di solidarieta' familiare, che sola possa giustificare la deviazione dai principi generali stabiliti per le successioni legittimate al titolo II del libro secondo del codice civile. red. F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui prevede che, nell'assenza delle persone ivi indicate, i collaterali non viventi a carico del de cuius siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi;

Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), come sostituito dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle sorelle del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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