Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1997

Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/1997
Data di deposito
18 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:239

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23413

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 17, l. 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, in quanto l'inapplicabilita' dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. alla riscossione esattoriale di entrate non tributarie tanto piu' denota l'arbitrarieta' della scelta legislativa di questo sistema privilegiato di riscossione, quanto piu' si consideri il contrasto con la stessa disciplina positiva delle entrate tributarie, in base alla quale, in caso di contestazione giudiziaria, la riscossione coattiva delle imposte avviene in maniera graduale in relazione all'andamento del processo, sicche' la esecutorieta' risulta "ope legis" graduata con riferimento alla probabilita' di fondamento della pretesa tributaria rilevabile in base alle decisioni che intervengono nei vari gradi del giudizio; ed in quanto la carenza di "graduazione" dell'esecutivita', nella disciplina legislativa in esame, non solo appare discriminatoria ed irragionevole, imponendo al debitore un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalita' ed alla natura dell'ente creditore, ma comporta altresi', anche in considerazione di taluni effetti di "irreversibilita'" tipici del processo esecutivo, una inammissibile limitazione della tutela alla proponibilita' di sole iniziative risarcitorie, le quali possono corrispondere alla specificita' ed all'intensita' della tutela giurisdizionale dei diritti, postulata dall'art. 24 Cost., solo se inserite in un piu' ampio quadro di garanzie, quale si delinea per le stesse entrate tributarie. - Sent. n. 318/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art .17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del credito - di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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