Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1997

Corte cost., sent. 15 luglio 1997, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/1997
Data di deposito
15 luglio 1997
Data di decisione
19 giugno 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
  • art. 15, legge n. 183 del 16 aprile 1987
  • art. 16, lett. c), legge n. 183 del 16 aprile 1987
  • art. 25, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 23397

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art. 16, lett. c), l. 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), l'art. 24, comma 1, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 183 del 1987), nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" anziche' "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", in quanto - posto che l'art. 16 l. n. 183 del 1987 detta i principi e i criteri cui doveva informarsi l'esercizio della delega legislativa conferita dall'art. 15 della stessa legge, concernente l'emanazione delle norme necessarie per dare attuazione a direttive della CEE, indicate fra l'altro nell'elenco C allegato alla legge, fra le quali sono comprese le direttive 80/779, 82/884, 84/360, 85/203, attuate con il d.P.R. n. 203 del 1988 in materia di qualita' dell'aria e di inquinamento prodotto da impianti industriali; che fra tali criteri figura quello enunciato nella lett. c) dell'art. 16, a tenore del quale "saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni" - la disposizione impugnata (che punisce "chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo la chiusura dell'impianto", comminando "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" prevede le due pene (arresto e ammenda) congiuntamente, e in tal modo, se fissa il massimo della pena detentiva ad un livello inferiore a quello ammesso dalla legge di delega (due anni anziche' tre), impone, in ogni caso l'irrogazione di entrambe le pene, in contrasto con il criterio dell'alternativita' prescritto dalla legge di delega medesima. red.: S. Di Palma

Massima n. 23398

In applicazione dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 16, lett. c), l. n. 183 del 1987, l'art. 25, comma 5, d.P.R. n. 203 del 1988, nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", anziche' "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". - Cfr. Massima "A". red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" anziché "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 5, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" anziché "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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