Corte costituzionale
Sentenza n. 227/1997
Corte cost., sent. 4 luglio 1997, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/1997
- Data di deposito
- 4 luglio 1997
- Data di decisione
- 19 giugno 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Puglia n. 16 del 31 dicembre 1991
Parametri
- art. 117, Costituzione
- decreto legge n. 413 del 27 dicembre 1989
- art. 3, Costituzione
- legge n. 37 del 28 febbraio 1990
Massime
Massima n. 23365
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, della l. Regione Puglia 31 dicembre 1991, n. 16, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, con riguardo al d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui, nel consentire al personale dirigenziale regionale che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' e che non abbia maturato gli anni di servizio attualmente richiesti per il massimo della pensione, di essere trattenuto in servizio sino al settantesimo anno di eta', prevede che il servizio utile per il conseguimento del massimo della pensione debba ricomprendere i servizi "riscattabili e ricongiungibili", anziche' riscattati e ricongiunti con atto formale, secondo la disciplina statale invocata come norma di principio, con cio' escludendo la facolta' di revocare l'istanza, eventualmente gia' presentata, di riscatto dei servizi utili a fini pensionistici, a differenza di quanto accadrebbe per i dirigenti statali che vi potrebbero rinunciare sino a che il riscatto non sia stato attualizzato nel provvedimento di liquidazione della pensione, in quanto la norma impugnata, prendendo in considerazione i servizi suscettibili di riscatto o di ricongiunzione, ha mantenuto la 'ratio', comune alle varie norme statali in materia, di dare la possibilita' di raggiungere il tetto massimo di 40 anni valutabili, ma ha limitato tale beneficio a coloro che non avevano la possibilita' di raggiungere altrimenti tale limite massimo, con esclusione di quanti tale possibilita' avevano gia' acquisito o erano nelle condizioni di acquisire in base alla preesistente legislazione, con cio' esercitando in modo tutt'altro che arbitrario o irragionevole la discrezionalita' di cui dispone il legislatore regionale nell'ambito delle disposizioni statali in materia di pubblico impiego e nel rispetto del divieto di stabilire per il personale della regione un'eta' massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per la corrispondente categoria dei dipendenti. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della regione Puglia 31 dicembre 1991, n. 16 (Adeguamento alle disposizioni di cui al d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37. Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dei dirigenti della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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