Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1997

Corte cost., sent. 3 luglio 1997, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/1997
Data di deposito
3 luglio 1997
Data di decisione
19 giugno 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:217

Norme oggetto del giudizio

  • art. 64, comma 1, e tab.all., decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 23390

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 1, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) e della tabella di "Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali" riportata nell'allegato 2, nella parte in cui prevedono che al direttore di consorzio provinciale antitubercolare sia attribuita la qualifica apicale di direttore amministrativo, se in possesso del diploma di laurea e di un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni, oppure quella subapicale di direttore amministrativo, se privo di detti requisiti, in quanto -posto che il legislatore ha, in tema di inquadramento del personale e di articolazione delle qualifiche, specie nel passaggio da un ordinamento all'altro, un'ampia discrezionalita', peraltro censurabile qualora emergano profili di arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza, tali da ledere il principio di buon andamento della p.a. o da determinare discriminazioni tra i soggetti interessati; che, in particolare, con riguardo specifico alla tabella di equiparazione allegata al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la lesione del principio di eguaglianza e' stata individuata in quelle ipotesi in cui le qualifiche poste a raffronto presentavano profili di professionalita' sostanzialmente omogenei ed equivalenti e non si riscontravano, per contro, elementi idonei a giustificare, sulla base della descrizione normativa delle qualifiche attribuite, una diversita' di funzioni svolte negli enti di provenienza, cosicche' la differenza di trattamento appariva basata solo sulla provenienza da enti diversi; e che il criterio della diversita' dell'ente di provenienza e' stato ritenuto idoneo a giustificare un differente inquadramento del personale, tutte le volte che non esercitasse alcuna influenza diretta e specifica sull'identita' dei compiti da espletare - non sussiste alcuna disparita' di trattamento rispetto al presunto "parallelismo" tra direttori di ripartizione e direttori di consorzi antitubercolari, ne' alcuna lesione del canone del buon andamento della P.A., tenuto conto che la mancata considerazione, ai fini dell'inquadramento dei direttori dei consorzi antitubercolari, della dimensione e quindi della classificazione della provincia, che e' rilevabile nel passaggio al nuovo ordinamento disposto dalle norme impugnate, non puo' di per se' sola, essere valutata come determinativa della eccepita disparita' di trattamento, quando gia' tale profilo nel precedente inquadramento non era stato valorizzato. - S. nn. 296/1984, 827/1988, 331/1992, 332/1992, 335/1992 e 476/1992, 324/1993 e 448/1993, 4/1994 e 404/1994. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e della tabella di Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali riportata nell'allegato 2, sollevata, limitatamente alle disposizioni riguardanti i direttori amministrativi o segretari dei consorzi provinciali antitubercolari, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tar per la Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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