Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993
- art. 3, decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993
- art. 1, decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993
- decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993
Parametri
- art. 125, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 75, Costituzione
Massime
Massima n. 23170
Alla compiuta definizione dell'autonomia regionale che -come gia' affermato dala Corte- trova il suo fondamento e le sue dimensioni nella Costituzione, senza dubbio concorre, nel complesso sistema di rapporti che caratterizza la stessa forma di Stato come "Stato regionale", anche la disciplina dei controlli contenuta nell'art. 125 Cost.. Tale disposizione, pero', si limita soltanto a sancire che "il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi delle Regioni e' esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato", rimettendo alla legge di stabilirne "modi e limiti", come pure di determinare i casi di controllo c.d. "di merito" al solo fine del riesame, con formula che rispecchia l'intento, emerso in sede di Assemblea costituente, di rinviare al futuro legislatore il compito di individuare, in una materia suscettibile, per la sua complessita', di una pluralita' di soluzioni, gli assetti concreti. - Cfr. S. n. 229/1989. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23171
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal d.lgs. 10 novembre 1993, n. 479, prevedenti, con significative modifiche della precedente legge 10 febbraio 1953, n. 62, la revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni. Nessuna delle contestate disposizioni, infatti, puo' ritenersi strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel novero delle leggi che l'art. 75, comma secondo, Cost., sottrae espressamente al 'referendum'. Ne' puo' affermarsi che attraverso il 'referendum' si miri ad eliminare il principio del controllo dello Stato sulle Regioni, la cui esistenza e' voluta e garantita dalla Costituzione, giacche' la richiesta, nell'ambito dei possibili diversi modi di attuazione dell'art. 125 Cost., riguarda le disposizioni che regolano la composizione e le competenze della commissione statale che esercita attualmente la relativa funzione, oltre che del previsto comitato tecnico, e quelle che individuano, con varie specificazioni, gli atti rimessi al controllo, proponendo, con pieno rispetto del requisito della chiarezza del quesito, un'unica e puntuale alternativa consistente nel sopprimere o mantenere l'attuale sistema con le sue specifiche caratteristiche. Quanto poi alla mancata inclusione nel quesito delle norme, tuttora vigenti in materia, degli artt. 43, 44, 45 e 49 della legge n. 62 del 1953, aventi ad oggetto il segretario e le spese di funzionamento della commissione di controllo e l'esecutivita' delle sue deliberazioni, la cosa potrebbe aver rilievo, ai fini dell'inammissibilita', solo se tali norme concretassero un'autonoma disciplina in ordine all'oggetto su cui verte il quesito, tale da contraddire il risultato che la consultazione referendaria tende a conseguire, il che pero', dati la frammentarieta' e il carattere marginale delle disposizioni escluse, non si verifica. Fermo restando, ovviamente, che sara' compito dell'interprete apprezzare le conseguenze che in ordine ad esse potranno derivare dall'eventuale esito positivo della consultazione. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 (Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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