Corte costituzionale
Sentenza n. 207/1997
Corte cost., sent. 27 giugno 1997, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/1997
- Data di deposito
- 27 giugno 1997
- Data di decisione
- 17 giugno 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 111, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 111, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 23323
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL rimanga sospesa per un periodo massimo di 150 giorni, anziche' estendere tale sospensione all'intera durata del procedimento amministrativo allorche' sia stata disposta l'inchiesta pretorile che comporti l'autopsia del lavoratore. - V. massime B e C. red.: L. Tria
Massima n. 23328
Va confermato l'orientamento ermeneutico di questa Corte secondo cui il termine di prescrizione triennale dell'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL va considerato congruo in ragione della specialita' del sistema in cui esso si inserisce, ma soprattutto avuto riguardo alla funzione cui il termine stesso risponde, nel garantire all'INAIL un accertamento tempestivo degli elementi posti a base della denuncia e contemporaneamente nell'assicurare all'interessato un rapido conseguimento della prestazione. red.: L. Tria
Massima n. 23329
Le medesime ragioni che hanno ripetutamente indotto questa Corte ad affermare la congruita' del termine di prescrizione previsto per l'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL portano ad escludere la necessita' di prolungarne l'arco temporale di sospendibilita' anche per l'ipotesi in cui si dia luogo all'inchiesta pretorile ex art. 54 e seguente del d.P.R. n. 1124 del 1965. - V. anche massima B. red.: L. Tria
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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