Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1997

Corte cost., sent. 27 giugno 1997, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
207/1997
Data di deposito
27 giugno 1997
Data di decisione
17 giugno 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:207

Norme oggetto del giudizio

  • art. 111, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 111, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 23323

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL rimanga sospesa per un periodo massimo di 150 giorni, anziche' estendere tale sospensione all'intera durata del procedimento amministrativo allorche' sia stata disposta l'inchiesta pretorile che comporti l'autopsia del lavoratore. - V. massime B e C. red.: L. Tria

Massima n. 23328

Va confermato l'orientamento ermeneutico di questa Corte secondo cui il termine di prescrizione triennale dell'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL va considerato congruo in ragione della specialita' del sistema in cui esso si inserisce, ma soprattutto avuto riguardo alla funzione cui il termine stesso risponde, nel garantire all'INAIL un accertamento tempestivo degli elementi posti a base della denuncia e contemporaneamente nell'assicurare all'interessato un rapido conseguimento della prestazione. red.: L. Tria

Massima n. 23329

Le medesime ragioni che hanno ripetutamente indotto questa Corte ad affermare la congruita' del termine di prescrizione previsto per l'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL portano ad escludere la necessita' di prolungarne l'arco temporale di sospendibilita' anche per l'ipotesi in cui si dia luogo all'inchiesta pretorile ex art. 54 e seguente del d.P.R. n. 1124 del 1965. - V. anche massima B. red.: L. Tria

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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