Corte costituzionale

Sentenza n. 193/1997

Corte cost., sent. 24 giugno 1997, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
193/1997
Data di deposito
24 giugno 1997
Data di decisione
17 giugno 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:193

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 646 del 13 settembre 1982
  • art. 7-bis, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 23381

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis l. 27 dicembre 1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralita']), introdotto dall'art. 11 l. 13 settembre 1982 n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), che, per le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, prevede e disciplina l'autorizzazione a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, nei casi di gravi e comprovati motivi di salute, nella parte in cui non prevede che la medesima autorizzazione possa valere anche per l'esercizio di un'attivita' lavorativa, in quanto -posto che, nel sistema della l. n. 1423 del 1956, l'autorizzazione prevista dall'art. 7-bis rappresenta una deroga all'originario regime esecutivo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, dettata in vista della tutela del bene della salute del prevenuto, quando sussistano gravi e comprovati motivi che la giustifichino; che, attraverso tale deroga, il legislatore ha inteso introdurre un contemperamento tra esigenze diverse (la salute, da un lato, e la sicurezza, dall'altro) per mezzo di un'articolata disciplina che prevede limiti temporali della autorizzazione, procedure giudiziarie ordinarie e semplificate per il caso di urgenza e adempimenti speciali di pubblica sicurezza, adeguati alla particolarita' della situazione; e che, se non e' escluso, in linea di principio, che una disciplina derogatoria, in forza del principio di uguaglianza e della ragionevolezza delle leggi, sia da estendere a ipotesi non previste dal legislatore, cio' e', tuttavia, possibile solo quando la "ratio" della deroga sia realizzata in maniera irragionevolmente manchevole, trascurando casi che manifestamente hanno da ricomprendersi in essa e la cui mancata previsione determina, percio', una contraddittoria discriminazione - le ragioni di sanita' non sono assimilabili alle ragioni lavorative, in considerazione del fatto che, mentre le ragioni sanitarie, tanto piu' se gravi (come richiede la norma), sono tali da mettere a repentaglio, talora anche in maniera definitiva e irrimediabile, un bene primario della persona (art. 32 Cost.), che puo' rischiare di essere pregiudicato una volta per sempre, le ragioni lavorative, pur trovando riconoscimento anch'esse sul piano costituzionale (art. 4), possono essere valutate diversamente da quelle sanitarie, alla stregua del bene che e' in questione e della rimediabilita', nel caso del lavoro, della perdita che si rendesse necessaria in conseguenza della soggezione alla misura di prevenzione. - S. nn. 96/1970 e 74/1973; ord. nn. 148/1987 e 722/1988. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza (e per la pubblica moralità)), introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dal tribunale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cos" deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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