Corte costituzionale
Sentenza n. 164/1997
Corte cost., sent. 4 giugno 1997, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/1997
- Data di deposito
- 4 giugno 1997
- Data di decisione
- 2 giugno 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:164
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23284
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464, secondo comma, cod. pen., che punisce il comportamento di chi, avendo ricevuto in buona fede un valore di bollo contraffatto o alterato, ne abbia fatto uso, in quanto - premesso che il giudice rimettente ritiene erroneamente che la figura di reato prevista dalla norma impugnata costituisca <<uno di quei casi che la dottrina penalistica costruisce come fattispecie con 'dolus in re ipsa'>>, perche' la dimostrazione della sopravvenuta consapevolezza della falsita' del valore utilizzato, <<avendo ad oggetto il mutamento di uno stato psicologico dell'agente che si esaurirebbe nel suo foro interno>>, rappresenterebbe un'autentica 'probatio diabolica' - va considerato che anche la figura di reato in esame, alla stregua dei criteri generali di imputazione soggettiva delle fattispecie delittuose, impone al giudicante di accertare il mutamento psichico dell'agente attraverso l'inviduazione di segni esteriori. Dalla qual cosa discende che, in difetto di tale accertamento, l'imputato deve essere mandato assolto. - V., pure, S. nn. 96/1981; e 364/1988 e 1085/1988, citate nelle ordinanze di rimessione. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, secondo comma, del codice penale, sollevata in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Palermo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giungo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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