Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1997

Corte cost., sent. 4 giugno 1997, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/1997
Data di deposito
4 giugno 1997
Data di decisione
2 giugno 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:164

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23284

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464, secondo comma, cod. pen., che punisce il comportamento di chi, avendo ricevuto in buona fede un valore di bollo contraffatto o alterato, ne abbia fatto uso, in quanto - premesso che il giudice rimettente ritiene erroneamente che la figura di reato prevista dalla norma impugnata costituisca <<uno di quei casi che la dottrina penalistica costruisce come fattispecie con 'dolus in re ipsa'>>, perche' la dimostrazione della sopravvenuta consapevolezza della falsita' del valore utilizzato, <<avendo ad oggetto il mutamento di uno stato psicologico dell'agente che si esaurirebbe nel suo foro interno>>, rappresenterebbe un'autentica 'probatio diabolica' - va considerato che anche la figura di reato in esame, alla stregua dei criteri generali di imputazione soggettiva delle fattispecie delittuose, impone al giudicante di accertare il mutamento psichico dell'agente attraverso l'inviduazione di segni esteriori. Dalla qual cosa discende che, in difetto di tale accertamento, l'imputato deve essere mandato assolto. - V., pure, S. nn. 96/1981; e 364/1988 e 1085/1988, citate nelle ordinanze di rimessione. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, secondo comma, del codice penale, sollevata in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Palermo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giungo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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