Corte costituzionale
Sentenza n. 160/1997
Corte cost., sent. 4 giugno 1997, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/1997
- Data di deposito
- 4 giugno 1997
- Data di decisione
- 2 giugno 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 9-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 5, legge n. 1147 del 23 dicembre 1966
- art. 7, legge n. 154 del 23 aprile 1981
- art. 6, legge n. 154 del 23 aprile 1981
- art. 3, n. 4, legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 23279
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), aggiunto dall'art. 5, l. 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilita' possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facolta' di rimuovere utilmente la causa di incompatibilita' entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da detto art. 9-bis, in quanto -posto che la l. 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al S.S.N.) ha tenuto ferma l'azione popolare elettorale di cui alla disposizione impugnata, con conseguente coesistenza dei due diversi meccanismi del contenzioso amministrativo, che mira a rimuovere l'incompatibilita' attraverso una procedura in contraddittorio la quale consente all'eletto di presentare osservazioni, prevedendo come 'extrema ratio' la pronuncia di decadenza, e dell'azione popolare, costruita in modo tale da "cristallizzare la fattispecie" al momento della proposizione della domanda, sicche', se l'eletto non rimuove tempestivamente l'incompatibilita', confidando nel procedimento amministrativo ex art. 7 l. n. 154 del 1981, lo fa "a suo rischio"; e che la concorrenza dei due meccanismi, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale, deve operare in modo proporzionato ai beni pubblici meritevoli di protezione, tenuto conto che le limitazioni poste al diritto inviolabile di elettorato passivo devono essere necessarie e ragionevolmente proporzionate - la decadenza pronunciata in sede giurisdizionale anche quando il consigliere abbia rimosso la causa di incompatibilita', dopo la proposizione dell'azione popolare, rappresenta una misura non proporzionata rispetto ai beni salvaguardati dalla incompatibilita' stessa, con la conseguenza che, sebbene una materia cosi' delicata richiede che sia il legislatore ad operare un compiuto bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela, occorre pero' temperare l'eccessiva severita' del sistema attuale, quale risulta definito dalla giurisprudenza, assicurando la proporzione fra fini perseguiti e mezzi prescelti. - S. nn. 235/1988, 253/1989, 476/1991, 141/1996, 357/1996. red.: S. Di Palma
Massima n. 23280
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 4, della l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al S.S.N.), nella parte in cui include nelle fattispecie di litispendenza, fonte di incompatibilita', le cause di lavoro, in quanto spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalita', attuare gli artt. 3 e 51 Cost., statuendo il regime delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'; nonche' degli artt. 6 e 7, l. n. 154 del 1981, in quanto il rilievo assolutamente preminente che nella questione in esame ha l'art. 9-bis, d.P.R. n. 570 del 1960, determina l'impertinenza delle censure mosse alle disposizioni impugnate. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilità possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da detto art. 9-bis;
b) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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