Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1997

Corte cost., sent. 23 maggio 1997, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/1997
Data di deposito
23 maggio 1997
Data di decisione
19 maggio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:146

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23270

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione agli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nel testo risultante a seguito della sentenza di incostituzionalita' n. 265 del 1994, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 518 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di presentare richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 del medesimo codice relativamente al fatto nuovo di cui il giudice ha autorizzato la contestazione in dibattimento in base al comma 2 del medesimo art. 518, in quanto - posto che la sentenza n. 265 del 1994 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevedono la facolta' dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni") ha operato la distinzione tra i casi in cui il fatto diverso o il reato concorrente emerge a seguito dell'istruzione dibattimentale, e quelli in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva gia' risultavano al momento dell'esercizio dell'azione penale; che la contestazione suppletiva del fatto nuovo si riferisce, per definizione, ad un fatto che risulta "nel corso del dibattimento", non enunciato per tale ragione nel decreto che dispone il giudizio; che il meccanismo di contestazione del fatto nuovo tiene conto della specificita' di tale situazione, poiche' non preclude in via assoluta, a differenza di quanto previsto nella originaria formulazione degli artt. 516 e 517, la facolta' di avvalersi dei riti alternativi in base al rilievo secondo cui la regola generale, dettata dall'art. 518, comma 2, cod. proc. pen, e' che il p.m. proceda nelle forme ordinarie, cosi' dando all'imputato la possibilita' di presentare la richiesta di applicazione della pena sin dalle indagini preliminari, e secondo cui, solo se il p.m. ne faccia richiesta, e l'imputato presti il consenso (che e' indice della facolta' di scelta attribuita dalla legge allo stesso), il giudice puo' autorizzare la contestazione in udienza del fatto nuovo, con la conseguente perdita della facolta' di chiedere l'applicazione della pena - i profili di irragionevole disparita' di trattamento prospettati non sussistono, in considerazione del fatto che la disciplina dei rapporti tra contestazione dibattimentale del fatto nuovo e facolta' di chiedere l'applicazione della pena non e' assimilabile alla disciplina della contestazione del fatto diverso e del reato concorrente, quale risultante dopo l'integrazione operata dalla richiamata sentenza n. 265 del 1994. - Sent. nn. 593/1990, 316/1992, 129/1993, 41 e 265/1994, 10/1997; ord. nn. 213/1992, 107/1993. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 518 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Pinerolo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze