Corte costituzionale
Sentenza n. 144/1997
Corte cost., sent. 23 maggio 1997, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/1997
- Data di deposito
- 23 maggio 1997
- Data di decisione
- 19 maggio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 3, legge n. 401 del 13 dicembre 1989
- art. 1, decreto-legge n. 717 del 22 dicembre 1994
- art. 1, legge n. 45 del 24 febbraio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23255
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., l'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche), come sost. dall'art. 1 l. 24 febbraio 1995 n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per l'indagini preliminari, in quanto -posto che l'adozione, nella disposizione impugnata, del modello della convalida non impone necessariamente di assegnare al procedimento le medesime garanzie previste per la convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria; che il provvedimento di convalida del g.i.p. nell'ipotesi in questione ha portata e conseguenze molto piu' limitate sulla liberta' personale del destinatario, rispetto a quelle delle anzidette misure pre-cautelari; e che, nella fattispecie 'de qua' la necessita' di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerita' nell'applicazione della misura, condizione, questa, necessaria, perche' la misura stessa possa rivelarsi efficace, si' da giustificare, in un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso cui possa esplicarsi il contraddittorio- per superare il dubbio di costituzionalita' che la disciplina puo' ingenerare, e' sufficiente prevedere un mezzo di effettiva conoscenza, da parte dell'interessato, di quanto allo stesso e' consentito. - S. nn. 27/1959, 74/1968, 48/1994, 160/1995, 143/1996 e 193/1996. red.: Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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