Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1997

Corte cost., sent. 23 maggio 1997, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/1997
Data di deposito
23 maggio 1997
Data di decisione
19 maggio 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 3, legge n. 401 del 13 dicembre 1989
  • art. 1, decreto-legge n. 717 del 22 dicembre 1994
  • art. 1, legge n. 45 del 24 febbraio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 23255

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., l'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche), come sost. dall'art. 1 l. 24 febbraio 1995 n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per l'indagini preliminari, in quanto -posto che l'adozione, nella disposizione impugnata, del modello della convalida non impone necessariamente di assegnare al procedimento le medesime garanzie previste per la convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria; che il provvedimento di convalida del g.i.p. nell'ipotesi in questione ha portata e conseguenze molto piu' limitate sulla liberta' personale del destinatario, rispetto a quelle delle anzidette misure pre-cautelari; e che, nella fattispecie 'de qua' la necessita' di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerita' nell'applicazione della misura, condizione, questa, necessaria, perche' la misura stessa possa rivelarsi efficace, si' da giustificare, in un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso cui possa esplicarsi il contraddittorio- per superare il dubbio di costituzionalita' che la disciplina puo' ingenerare, e' sufficiente prevedere un mezzo di effettiva conoscenza, da parte dell'interessato, di quanto allo stesso e' consentito. - S. nn. 27/1959, 74/1968, 48/1994, 160/1995, 143/1996 e 193/1996. red.: Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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