Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1997
Corte cost., sent. 23 maggio 1997, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1997
- Data di deposito
- 23 maggio 1997
- Data di decisione
- 19 maggio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 607 del 22 luglio 1966
- art. 1, comma 4, legge n. 607 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 23316
Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della l. 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse venga periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica, in quanto la diversita' di trattamento che risulta rispetto alle enfiteusi costituite successivamente alla data che segna il discrimine non trova alcuna ragionevole giustificazione, ancorche' il divario tra il capitale di affrancazione e la realta' economica risulti addirittura piu' accentuato per le enfiteusi costituite in epoca remota. - V. S. n. 406/1988. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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