Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 18, decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993
- art. 39, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 75, Costituzione
- art. 97, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 23151
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione delle disposizioni degli artt. 38 e 39, d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (il primo dei quali sostituito dall'art. 18, d. lgs. 23 dicembre 1993, n. 546) prevedenti, in attuazione del principio del concorso unico nelle pubbliche amministrazioni, rispettivamente, il reclutamento del personale, da parte delle stesse - ad eccezione delle Regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione - ricorrendo alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; la facolta' di stabilire, con decreto del Presidente del Consiglio, ulteriori eccezioni a quelle suddette, nonche', per converso, la facolta', per le amministrazioni non ricomprese nelle eccezioni, di ricorrere anch'esse al sistema del concorso unico, previe intese anche ai fini della ripartizione degli oneri; la disciplina, accentrata sul Presidente del Consiglio, delle modalita' per lo svolgimento dei concorsi e per l'assegnazione del personale. Non sussiste, infatti, nessuna delle ipotesi ostative all'ammissibilita' del 'referendum' espressamente enunciate dall'art. 75 Cost., le norme contestate non essendo ne' strutturalmente ne' funzionamente inscrivibili nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Nessun dubbio, inoltre, puo' aversi circa la sussistenza del requisito della chiarezza, giacche' il quesito referendario - come si evince dalla sua stessa formulazione - verte sul mantenimento o meno delle attuali procedure concorsuali accentrate, restando, invece, non inciso il principio del concorso nelle pubbliche amministrazioni, in adempimento del disposto dell'art. 97, terzo comma, Cost.: principio che, in caso di esito positivo della consultazione, potra' continuare ad avere attuazione nelle diverse modalita' non toccate dal quesito. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 38, come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'art. 39 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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