Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1997

Corte cost., sent. 16 maggio 1997, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/1997
Data di deposito
16 maggio 1997
Data di decisione
8 maggio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:138

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 4, legge n. 87 del 29 gennaio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23249

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - dell'art. 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nella parte in cui sancisce che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, in favore dei pubblici dipendenti, per effetto del computo dell'indennita' integrativa speciale, non danno luogo alla corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria. A seguito della sentenza n. 243 del 1993, l'inserimento dell'indennita' integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennita' di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio secondo la percentuale prevista dall'art. 1 della legge n. 87 del 1994, comporta che solo con l'entrata in vigore di questa il relativo diritto e' venuto concretamente ad esistenza, diventando certo, liquido ed esigibile. La legittimita' della norma impugnata dipende dal riconoscimento suo carattere satisfattivo, correlato al grado di realizzazione delle aspettative nate dalla sentenza n. 243 del 1993, e valutato in rapporto alle scelte di politica economica necessarie al reperimento delle risorse finanziarie. red.: R. Foglia

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze