Corte costituzionale
Sentenza n. 138/1997
Corte cost., sent. 16 maggio 1997, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/1997
- Data di deposito
- 16 maggio 1997
- Data di decisione
- 8 maggio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, legge n. 87 del 29 gennaio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 23249
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - dell'art. 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nella parte in cui sancisce che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, in favore dei pubblici dipendenti, per effetto del computo dell'indennita' integrativa speciale, non danno luogo alla corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria. A seguito della sentenza n. 243 del 1993, l'inserimento dell'indennita' integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennita' di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio secondo la percentuale prevista dall'art. 1 della legge n. 87 del 1994, comporta che solo con l'entrata in vigore di questa il relativo diritto e' venuto concretamente ad esistenza, diventando certo, liquido ed esigibile. La legittimita' della norma impugnata dipende dal riconoscimento suo carattere satisfattivo, correlato al grado di realizzazione delle aspettative nate dalla sentenza n. 243 del 1993, e valutato in rapporto alle scelte di politica economica necessarie al reperimento delle risorse finanziarie. red.: R. Foglia
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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