Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1997

Corte cost., sent. 16 maggio 1997, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/1997
Data di deposito
16 maggio 1997
Data di decisione
8 maggio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 82, regio decreto n. 1631 del 30 settembre 1938
  • legge n. 4 del 17 gennaio 1968
  • decreto-legge n. 1044 del 18 novembre 1967
  • art. 102, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1979
  • art. 4, legge n. 213 del 25 marzo 1971
  • art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 23335

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, non prevedendo alcun compenso per la maggiore attivita' svolta dai docenti universitari medici in servizio presso cliniche o istituti convenzionati, impediscono anche la corresponsione dell'indennita' prevista, quando, come accade per i docenti medici al vertice della carriera universitaria, il loro livello retributivo abbia raggiunto e superato quello dell'omologo profilo ospedaliero. L'indennita' prevista dalle norme in questione non ha un contenuto corrispettivo dell'attivita' assistenziale prestata, ma ha piuttosto una funzione perequativa, perseguendo essa la finalita' di evitare disparita' di complessivo trattamento economico tra medici ospedalieri e medici universitari. Ribadendo quanto gia' affermato dalla sentenza n. 126 del 1988 di questa Corte, in riferimento ai docenti universitari di medicina tenuti a svolgere attivita' assistenziale, non puo' parlarsi di disparita' di trattamento con i medici ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il medesimo stipendio, pur svolgendo solo attivita' assistenziale, poiche' per i professori, dei quali si tratta, l'attivita' assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica. red.: R. Foglia

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.-l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n.4), 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze