Corte costituzionale
Sentenza n. 134/1997
Corte cost., sent. 16 maggio 1997, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/1997
- Data di deposito
- 16 maggio 1997
- Data di decisione
- 8 maggio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 7, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 23237
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 7, l. 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui non estende a tutti i docenti universitari a tempo pieno la possibilita' di espletare attivita' libero-professionale, in quanto la specialita' della norma impugnata, che concerne la disciplina delle incompatibilita' e delle attivita' libero-professionali del personale medico del Servizio sanitario nazionale, in cui rientrano anche i medici universitari che esplicano attivita' sanitaria assistenziale, non consente il raffronto con il prospettato 'tertium comparationis' (docenti universitari a tempo-pieno della facolta' di medicina), tenuto conto che la norma stessa fa corpo unico con una complessiva disciplina la quale, quanto ad oggetto caratteri e finalita', non appare comparabile con quella applicabile ad altri docenti, per difetto di omogeneita', e che la "compenetrazione" tra l'attivita' sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facolta' di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, e' il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico. - S. nn. 103/1977, 126/1981; O. n. 239/1990. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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