Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1997

Corte cost., sent. 16 maggio 1997, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/1997
Data di deposito
16 maggio 1997
Data di decisione
8 maggio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 7, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 23237

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 7, l. 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui non estende a tutti i docenti universitari a tempo pieno la possibilita' di espletare attivita' libero-professionale, in quanto la specialita' della norma impugnata, che concerne la disciplina delle incompatibilita' e delle attivita' libero-professionali del personale medico del Servizio sanitario nazionale, in cui rientrano anche i medici universitari che esplicano attivita' sanitaria assistenziale, non consente il raffronto con il prospettato 'tertium comparationis' (docenti universitari a tempo-pieno della facolta' di medicina), tenuto conto che la norma stessa fa corpo unico con una complessiva disciplina la quale, quanto ad oggetto caratteri e finalita', non appare comparabile con quella applicabile ad altri docenti, per difetto di omogeneita', e che la "compenetrazione" tra l'attivita' sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facolta' di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, e' il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico. - S. nn. 103/1977, 126/1981; O. n. 239/1990. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze