Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1997

Corte cost., sent. 16 maggio 1997, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/1997
Data di deposito
16 maggio 1997
Data di decisione
8 maggio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:133

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 2 del 18 gennaio 1996
  • art. 7, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 5, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23241

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale l. reg. Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2 (Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 7 l. reg. 30 novembre 1994, n. 3), in quanto - posto che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito della propria potesta' legislativa in materia di enti locali da esercitare in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ha stabilito, in rispondenza al principio della legge statale che limita i mandati nel tempo per chi ha ricoperto la carica di sindaco o di assessore (rispettivamente, artt. 2 e 16 l. n. 81 del 1993), che chi abbia espletato per piu' volte consecutive (tre secondo la legge regionale, anziche' due, come previsto dalla legge statale) il mandato di sindaco o assessore non possa essere nuovamente rieletto o nominato alla stessa carica (rispettivamente, artt. 5 e 7 l. reg. n. 3 del 1994); che, in piena simmetria con la legge statale, anche la legge regionale stabilisce in modo espresso solo per il sindaco che la limitazione introdotta si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge che l'ha posta (art. 5, comma 4, l. reg. n. 3 del 1994), esplicitando cosi' il criterio che una speciale limitazione alla sfera di capacita' del soggetto opera, di regola, per situazioni che si determinano successivamente alla imposizione del limite; che il medesimo criterio di decorrenza, di efficacia del limite non e' stato espressamente enunciato per la carica di assessore; e che la disposizione impugnata stabilisce che, ai fini della non immediata rieleggibilita' o nominabilita' alla carica di assessore, prevista dalla disposizione interpretata (art. 7, comma 5, l. reg. n. 3 del 1994), per chi ha ricoperto tale carica per tre mandati consecutivi, "va fatto riferimento ai soli mandati gia' svolti come assessore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della stessa legge" (n. 3 del 1994) - il tenore letterale della disposizione impugnata e' certamente compatibile con una interpretazione che (diversamente da quanto ritenuto dal giudice rimettente) risponda al criterio della preferenza per una lettura restrittiva delle norme che limitano la capacita' dei soggetti; con la conseguenza, trattandosi di legge avente natura effettivamente interpretativa, che essa non muta retroattivamente il contenuto normativo dell'art. 7, comma 5, l. reg. n. 3 del 1994, ma ne vincola l'interpretazione, il cui contenuto precettivo e' da ricondurre alla disposizione interpretata (art. 7, comma 5, l. reg. n. 3 del 1994). - S. nn. 311/1995, 88/1995, 397/1994, 6/1994, 163/1991 e 413/1988. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2 (Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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