Corte costituzionale
Sentenza n. 123/1997
Corte cost., sent. 6 maggio 1997, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/1997
- Data di deposito
- 6 maggio 1997
- Data di decisione
- 5 maggio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 540 del 30 giugno 1972
Parametri
Massime
Massima n. 23277
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di trasmissione mediante servizio postale del ricorso avverso il rigetto della domanda di registrazione di marchio, prevede come data del deposito quella del ricevimento del plico anziche' quella della sua spedizione, in quanto, attesa l'ampia discrezionalita' di cui dispone il legislatore nel regolare la pluralita' dei moduli notificatori, anche mediante l'utilizzo del servizio postale, nel caso di specie, la mancata coincidenza della data della spedizione con quella del deposito dell'atto, non comporta la violazione ne' del principio di ragionevolezza, in quanto l'interesse alla certezza della pendenza del ricorso, ben puo' giustificare la previsione che, ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, l'atto sia ricevuto e verbalizzato dall'ufficio di destinazione, non essendo sufficiente la prova della mera spedizione, ne' del diritto di difesa, in quanto la spedizione per posta, rispetto al deposito del ricorso presso gli uffici competenti, rappresenta una possibile alternativa offerta al ricorrente per agevolarlo, e la cui scelta e' commisurata alla valutazione da parte sua della ragionevole ampiezza del termine di trenta giorni previsto per il ricorso, in rapporto al tempo presumibilmente necessario per l'arrivo del plico. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540 (Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi di impresa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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