Corte costituzionale
Sentenza n. 114/1997
Corte cost., sent. 22 aprile 1997, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/1997
- Data di deposito
- 22 aprile 1997
- Data di decisione
- 9 aprile 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:114
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23246
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 464 dello stesso codice - nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio emesso in seguito all'opposizione a decreto penale di condanna contenga, a pena di nullita', l'avviso che l'imputato ha ancora la facolta' di chiedere nel giudizio dibattimentale l'applicazione della pena o l'ammissione all'oblazione - in quanto la disciplina del decreto penale e della relativa opposizione nel procedimento dinanzi al pretore, contenuta nella norma censurata, non contrasta con il diritto di difesa ne' riserva un'irragionevole e deteriore disparita' di trattamento all'imputato rinviato a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale rispetto a quello nei cui confronti sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen.. Nel primo caso, infatti, l'imputato ha gia' ricevuto l'avviso, contenuto nel decreto penale di condanna, che puo' chiedere il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena (art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) e, ove egli non abbia operato, in sede di opposizione al decreto penale, l'opzione per un rito alternativo, non vi e' motivo di rinnovare tale avviso, che risulterebbe pertanto inutile. Del resto - come e' stato altresi' precisato dalla Corte nella sentenza n. 344 del 1991- non vi sono preclusioni a che l'imputato, che nella dichiarazione di opposizione non abbia indicato alcuna opzione in ordine al rito, si avvalga, dopo il rinvio a giudizio, della facolta' di chiedere l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione sino alla scadenza dei termini rispettivamente stabiliti per i due riti alternativi. - V. O. n. 346/1992; cfr., altresi', S. n. 497/1995, richiamata dal giudice rimettente. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale in relazione all'art. 464 stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lucera, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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