Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1997

Corte cost., sent. 22 aprile 1997, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/1997
Data di deposito
22 aprile 1997
Data di decisione
9 aprile 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:112

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23207

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263 cod. civ. - nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minorenne per difetto di veridicita' possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso - in quanto - posto che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' e' ispirata al "principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere, in considerazione del fatto che nella verita' del rapporto di filiazione e' stato individuato un valore da tutelare in modo assoluto; che la tutela della verita' deve porsi in relazione anche alla necessita' di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad esclusiva tutela dei minori, con la conseguenza che il legislatore, per contrastare il diffondersi di prassi illecite, ha istituito il sistema di controllo degli atti di riconoscimento, effettuati da parte di persona coniugata, di figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore (art. 74 l. n. 184 del 1983); e che la finalita' cosi' perseguita dal legislatore deve individuarsi proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di uno stato corrispondente alla realta' biologica, ovvero, quando cio' non sia possibile, all'acquisizione di uno stato corrispondente a quello dei figli legittimi, ma solo attraverso le garanzie offerte dalle norme sull'adozione - non vi puo' essere conflitto tra 'favor veritatis' e 'favor minoris', ove si consideri che l'autenticita' del rapporto di filiazione costituisce l'essenza stessa dell'interesse del minore, quale inviolabile diritto alla sua identita', e che ad eventuali pregiudizi per il minore, conseguenti all'accertamento della falsita' del riconoscimento, puo' porsi rimedio con il ricorso ad altri strumenti, predisposti proprio a tutela del minore, quali l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), l. n. 184 del 1983. - S. n. 158/1991. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze