Corte costituzionale
Sentenza n. 112/1997
Corte cost., sent. 22 aprile 1997, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/1997
- Data di deposito
- 22 aprile 1997
- Data di decisione
- 9 aprile 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:112
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 74, legge n. 44 del 4 maggio 1983
- art. 30, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 44, comma 1, lett. c), legge n. 184 del 4 maggio 1983
Massime
Massima n. 23207
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263 cod. civ. - nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minorenne per difetto di veridicita' possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso - in quanto - posto che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' e' ispirata al "principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere, in considerazione del fatto che nella verita' del rapporto di filiazione e' stato individuato un valore da tutelare in modo assoluto; che la tutela della verita' deve porsi in relazione anche alla necessita' di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad esclusiva tutela dei minori, con la conseguenza che il legislatore, per contrastare il diffondersi di prassi illecite, ha istituito il sistema di controllo degli atti di riconoscimento, effettuati da parte di persona coniugata, di figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore (art. 74 l. n. 184 del 1983); e che la finalita' cosi' perseguita dal legislatore deve individuarsi proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di uno stato corrispondente alla realta' biologica, ovvero, quando cio' non sia possibile, all'acquisizione di uno stato corrispondente a quello dei figli legittimi, ma solo attraverso le garanzie offerte dalle norme sull'adozione - non vi puo' essere conflitto tra 'favor veritatis' e 'favor minoris', ove si consideri che l'autenticita' del rapporto di filiazione costituisce l'essenza stessa dell'interesse del minore, quale inviolabile diritto alla sua identita', e che ad eventuali pregiudizi per il minore, conseguenti all'accertamento della falsita' del riconoscimento, puo' porsi rimedio con il ricorso ad altri strumenti, predisposti proprio a tutela del minore, quali l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), l. n. 184 del 1983. - S. n. 158/1991. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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