Corte costituzionale
Sentenza n. 101/1997
Corte cost., sent. 18 aprile 1997, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/1997
- Data di deposito
- 18 aprile 1997
- Data di decisione
- 7 aprile 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:101
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23311
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prescrive che il decreto di giudizio immediato, disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dell'imputato che ha rinunciato all'udienza preliminare, preveda la sanzione della nullita' in caso di omissione dell'avviso che l'imputato puo' chiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.>>, in quanto - <<delimitato l'oggetto della questione con esclusivo riferimento al giudizio immediato richiesto dall'imputato>>, e, considerato che tra il decreto che dispone tale forma di giudizio immediato ed il decreto di citazione a giudizio nel procedimento dinanzi al pretore, disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen., cosi' come integrato dalla sentenza n. 497 del 1995, non sussiste omogeneita' di situazioni ed identita' di 'ratio' - nel caso di giudizio immediato instaurato 'ex' art. 419, comma 5, cod. proc. pen., la rinunzia all'udienza preliminare e la richiesta del giudizio sono conseguenza di una precisa strategia difensiva dell'imputato, il quale, avendo gia' operato la sua scelta rispetto al rito, puo' ancora optare soltanto per la richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per la quale non incorre in alcuna decadenza. Pertanto, ove venga omesso l'avviso della facolta' di chiedere l'applicazione della pena, l'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta viene a trovarsi nella medesima situazione dell'imputato nei cui confronti il giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio al termine dell'udienza preliminare; decreto che, appunto, non contiene alcun avviso circa l'applicazione della pena (art. 429 cod. proc. pen.). red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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