Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1997

Corte cost., sent. 18 aprile 1997, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/1997
Data di deposito
18 aprile 1997
Data di decisione
7 aprile 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:101

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23311

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prescrive che il decreto di giudizio immediato, disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dell'imputato che ha rinunciato all'udienza preliminare, preveda la sanzione della nullita' in caso di omissione dell'avviso che l'imputato puo' chiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.>>, in quanto - <<delimitato l'oggetto della questione con esclusivo riferimento al giudizio immediato richiesto dall'imputato>>, e, considerato che tra il decreto che dispone tale forma di giudizio immediato ed il decreto di citazione a giudizio nel procedimento dinanzi al pretore, disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen., cosi' come integrato dalla sentenza n. 497 del 1995, non sussiste omogeneita' di situazioni ed identita' di 'ratio' - nel caso di giudizio immediato instaurato 'ex' art. 419, comma 5, cod. proc. pen., la rinunzia all'udienza preliminare e la richiesta del giudizio sono conseguenza di una precisa strategia difensiva dell'imputato, il quale, avendo gia' operato la sua scelta rispetto al rito, puo' ancora optare soltanto per la richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per la quale non incorre in alcuna decadenza. Pertanto, ove venga omesso l'avviso della facolta' di chiedere l'applicazione della pena, l'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta viene a trovarsi nella medesima situazione dell'imputato nei cui confronti il giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio al termine dell'udienza preliminare; decreto che, appunto, non contiene alcun avviso circa l'applicazione della pena (art. 429 cod. proc. pen.). red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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