Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1997

Corte cost., sent. 18 aprile 1997, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/1997
Data di deposito
18 aprile 1997
Data di decisione
7 aprile 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 50, comma 2, 3^ periodo, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 23226

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, secondo comma, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'"), il quale - a differenza di quanto previsto dall'art. 47, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato puo' essere ammesso sulla base della valutazione della sua condotta in liberta', anche senza un previo periodo di osservazione in carcere - non consente, per pene da scontare rientranti negli stessi limiti che condizionano la possibilita' del suddetto affidamento, la concessione del <<minore beneficio>> della semiliberta', subordinando in tal modo la misura all'espiazione di un periodo di pena in carcere anche quando sussistano le condizioni per un graduale reinserimento del condannato medesimo nella societa', in quanto - premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale e la semiliberta' sono due misure alternative alla detenzione non solo di contenuto diverso, ma anche fondate su diversi presupposti - il denunciato vizio di irragionevolezza in merito alla diversita' di disciplina relativa alle due misure appare insussistente, come del resto non sussiste alcuna <<necessita' giuridica>>, sul piano della legittimita' costituzionale, che le stesse presentino <<i medesimi requisiti di ammissibilita'>>, non essendo <<funzionalmente omogenee>>; ne' infine si puo' ritenere irragionevole la scelta del legislatore di consentire la concessione della semiliberta' 'ab initio', senza la necessita' di un periodo di espiazione in carcere, per le pene non superiori a sei mesi, dato che, in questo caso, proprio la brevita' della pena da espiare ha suggerito di ammettere con maggiore larghezza il ricorso alla misura alternativa. E' del pari infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 27 Cost., non potendosi affermare che l'imposizione di un periodo di espiazione in regime carcerario di per se' contraddica la finalita' rieducativa cui deve sempre tendere la pena in tutte le sue forme di esecuzione. - Cfr., altresi', S. n. 569/1989, con la quale la Corte ha dichiarato <<costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. - l'art. 47, comma terzo, L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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