Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1997
Corte cost., sent. 10 gennaio 1997, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1997
- Data di deposito
- 10 gennaio 1997
- Data di decisione
- 9 gennaio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 301, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973
- art. 11, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 23028
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 1, Cost., l'art. 301, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'art. 11 l. 30 dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprieta'` delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato, in quanto, -posto che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il generale principio secondo cui deve escludersi, in ossequio al canone della personalita' della responsabilita' penale, che la misura della confisca obbligatoria possa investire la cosa appartenente al terzo estraneo al reato di contrabbando, quando questi dimostri di esserne divenuto proprietario senza violare alcun obbligo di diligenza, e quindi in buona fede - se gli interessi dello Stato connessi all'esercizio della potesta' tributaria possono ricevere un ambito di tutela privilegiata anche nei confronti del terzo sul piano processuale, sicche' puo' risultare non irragionevole una deroga al vigente principio secondo il quale la buona fede e' generalmente presunta in materia di acquisti di beni mobili, tuttavia la posizione del terzo, che abbia compiuto il suo acquisto in buona fede e senza che esistessero elementi idonei a far sorgere sospetti circa la provenienza (illecita) del bene, deve ritenersi protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, il quale comporta necessariamente - risultando, altrimenti, violato il canone della personalita' della responsabilita' penale - che il terzo sia abilitato a dimostrare la propria buona fede nell'acquisto. - S. nn. 157/1972, 114 e 229/1974, 259/1976, 5/1977, 2/1987. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositato in cancelleria il 10 gennaio 1997.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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