Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1997

Corte cost., ord. 21 marzo 1997, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
68/1997
Data di deposito
21 marzo 1997
Data di decisione
12 marzo 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 10, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 10, comma 6, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 10, comma 9, legge n. 110 del 18 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 23217

Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte gia' affermato che il diverso regime della detenzione delle armi comuni da sparo e di quelle sportive a fini di collezione, soggetta a limitazioni, e delle armi da caccia, esente da qualsiasi limite, trova giustificazione nell'esigenza di consentire ai cacciatori di cacciare diversi tipi di selvaggina. La questione e' altresi' manifestamente infondata in relazione alla dedotta violazione dell'art. 42 Cost., derivante, a parere del giudice rimettente, dal divieto di detenere il munizionamento delle armi in collezione, sancito dalla norma censurata, in quanto l'esercizio delle facolta' inerenti al diritto di proprieta' trova un ragionevole limite nella prioritaria esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva nonche' nella particolarita' della collezione di armi, che non postula la detenzione anche del munizionamento e l'effettiva possibilita' di uso delle stesse. - O. n. 537/1988. - Cfr., pure, O. n. 368/1996, nella quale si afferma che la detenzione di armi comuni da sparo e di armi sportive, in ragione della loro destinazione, ben puo' subire limitazioni per esigenze di tutela della sicurezza collettiva, senza che le possibilita' di difesa o di esercizio dell'attivita' sportiva, cui la detenzione di tale tipo di armi e' preordinata, ne risultino precluse o irragionevolmente compresse. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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