Corte costituzionale
Ordinanza n. 68/1997
Corte cost., ord. 21 marzo 1997, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 68/1997
- Data di deposito
- 21 marzo 1997
- Data di decisione
- 12 marzo 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 10, legge n. 110 del 18 aprile 1975
- art. 10, comma 6, legge n. 110 del 18 aprile 1975
- art. 10, comma 9, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 23217
Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte gia' affermato che il diverso regime della detenzione delle armi comuni da sparo e di quelle sportive a fini di collezione, soggetta a limitazioni, e delle armi da caccia, esente da qualsiasi limite, trova giustificazione nell'esigenza di consentire ai cacciatori di cacciare diversi tipi di selvaggina. La questione e' altresi' manifestamente infondata in relazione alla dedotta violazione dell'art. 42 Cost., derivante, a parere del giudice rimettente, dal divieto di detenere il munizionamento delle armi in collezione, sancito dalla norma censurata, in quanto l'esercizio delle facolta' inerenti al diritto di proprieta' trova un ragionevole limite nella prioritaria esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva nonche' nella particolarita' della collezione di armi, che non postula la detenzione anche del munizionamento e l'effettiva possibilita' di uso delle stesse. - O. n. 537/1988. - Cfr., pure, O. n. 368/1996, nella quale si afferma che la detenzione di armi comuni da sparo e di armi sportive, in ragione della loro destinazione, ben puo' subire limitazioni per esigenze di tutela della sicurezza collettiva, senza che le possibilita' di difesa o di esercizio dell'attivita' sportiva, cui la detenzione di tale tipo di armi e' preordinata, ne risultino precluse o irragionevolmente compresse. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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