Corte costituzionale

Ordinanza n. 468/1997

Corte cost., ord. 30 dicembre 1997, n. 468

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
468/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:468

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 36 del 29 gennaio 1992
  • legge n. 213 del 29 febbraio 1992
  • art. 4, n. 8, decreto legislativo luogotenenziale n. 508 del 21 agosto 1945
  • art. 29, comma 2, legge n. 395 del 15 dicembre 1990
  • art. 17, comma 2, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • art. 126, legge n. 173 del 18 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 23710

Manifesta inammissibilita' della questione per insufficienza della motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice rimettente non spiega in base a quale 'iter' logico abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la disposizione dell'art. 4, n. 8, del d.lgs.lgt. 21 agosto 1945, n. 508, tenuto conto che l'atto amministrativo dinanzi ad esso impugnato - datato 8 maggio 1993 - e' posteriore all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, introdotto dal d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, il cui art. 5, che ridefinisce i requisiti per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, e' sicuramente incompatibile con la predetta disposizione, come il medesimo giudice avverte; e considerato altresi' che l'art. 1, comma 3, del d.l. 29 gennaio 1992, n. 36, al quale fa rinvio anche l'art. 17, comma 2, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 disponeva bensi' che l'assunzione di nuovo personale nel Corpo di polizia penitenziaria avvenisse, in via transitoria, seguendo le <<procedure>> previste dalla normativa anteriore alla riforma del Corpo, ma non in base ai requisiti richiesti da tale normativa per l'assunzione. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 8, del d.lgs. lgt. 21 agosto 1945, n. 508 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri), nonché dell'art. 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 (Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia), dell'art. 29, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36 (Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile), convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, e dell'art. 17, comma 2, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 4, primo comma, 3 e 52, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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