Corte costituzionale
Ordinanza n. 462/1997
Corte cost., ord. 30 dicembre 1997, n. 462
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 462/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:462
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23889
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel prevedere per i procedimenti riguardanti i magistrati una deroga alle regole di competenza territoriale, non si applica agli iscritti all'albo di uno degli ordini degli avvocati e dei procuratori del distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario competente per il giudizio. Invero le ragioni della predetta deroga, ravvisate nella necessita' di assicurare la serenita' e la obiettivita' dei giudizi, nonche' l'imparzialita' e la terzieta' del giudice anche presso l'opinione pubblica, non possono ritenersi sussistenti nei procedimenti riguardanti gli avvocati, posto che l'abituale frequentazione tra magistrati ed avvocati non riveste i caratteri propri del rapporto di colleganza fra appartenenti all'ordine giudiziario, tenuto conto, peraltro, che l'iscrizione all'albo degli avvocati non implica, diversamente da quanto previsto per i magistrati, l'esercizio di funzioni professionali nell'ambito di un determinato distretto e che, ove i rapporti siano tali da pregiudicare in concreto l'imparzialita' del giudizio, soccorrono gli istituti dell'astensione e ricusazione del giudice. - Sulla 'ratio' della deroga alle regole ordinarie di competenza nei procedimenti riguardanti i magistrati, v. S. nn. 390/1991 e 109/1963. In generale sugli istituti dell'astensione e ricusazione del giudice, v. S. nn. 306/1997, 307/1997 e 308/1997. red.: M. Maiella
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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