Corte costituzionale

Ordinanza n. 462/1997

Corte cost., ord. 30 dicembre 1997, n. 462

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
462/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:462

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23889

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel prevedere per i procedimenti riguardanti i magistrati una deroga alle regole di competenza territoriale, non si applica agli iscritti all'albo di uno degli ordini degli avvocati e dei procuratori del distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario competente per il giudizio. Invero le ragioni della predetta deroga, ravvisate nella necessita' di assicurare la serenita' e la obiettivita' dei giudizi, nonche' l'imparzialita' e la terzieta' del giudice anche presso l'opinione pubblica, non possono ritenersi sussistenti nei procedimenti riguardanti gli avvocati, posto che l'abituale frequentazione tra magistrati ed avvocati non riveste i caratteri propri del rapporto di colleganza fra appartenenti all'ordine giudiziario, tenuto conto, peraltro, che l'iscrizione all'albo degli avvocati non implica, diversamente da quanto previsto per i magistrati, l'esercizio di funzioni professionali nell'ambito di un determinato distretto e che, ove i rapporti siano tali da pregiudicare in concreto l'imparzialita' del giudizio, soccorrono gli istituti dell'astensione e ricusazione del giudice. - Sulla 'ratio' della deroga alle regole ordinarie di competenza nei procedimenti riguardanti i magistrati, v. S. nn. 390/1991 e 109/1963. In generale sugli istituti dell'astensione e ricusazione del giudice, v. S. nn. 306/1997, 307/1997 e 308/1997. red.: M. Maiella

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze