Corte costituzionale
Ordinanza n. 459/1997
Corte cost., ord. 30 dicembre 1997, n. 459
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 459/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:459
Norme oggetto del giudizio
- determinaz. Segr. Gen. C.E.R. presso Min. LL.PP. n. 5111 del 26 novembre 1996
Parametri
- art. 118, Costituzione
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 2, legge n. 179 del 17 febbraio 1992
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 23661
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del Presidente del Consiglio, in relazione alla determinazione del Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici n. 5111 del 28 novembre 1996, con la quale si e' rifiutato alla Regione l'accredito delle disponibilita' derivanti dalle economie realizzate nella gestione delle leggi di settore e destinate, con delibera di Giunta n. 1448 del 18 aprile 1995, a far fronte agli oneri per programmati interventi di edilizia agevolata - determinazione ritenuta lesiva della diretta facolta' di spesa della Regione prevista dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e, ad un tempo, dagli artt. 118 e 119 Cost., in quanto non consentirebbe l'utilizzazione delle risorse necessarie per lo svolgimento di funzioni attribuite alle Regioni dalla Costituzione - deve dichiararsi, a norma dell'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. La Regione Emilia-Romagna, infatti, a seguito del decreto 26 maggio 1997, n. 1221 - con cui il Ministero dei lavori pubblici le ha attribuito parte delle suddette giacenze, per un importo sufficiente a finanziare quasi per intero il programma contenuto nella citata delibera - in data 29 luglio 1997 ha notificato al Presidente del Consiglio atto di rinuncia al ricorso, che l'Avvocatura dello Stato ha regolarmente accettato. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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