Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/1997

Corte cost., ord. 30 dicembre 1997, n. 459

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
459/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:459

Norme oggetto del giudizio

  • determinaz. Segr. Gen. C.E.R. presso Min. LL.PP. n. 5111 del 26 novembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 23661

Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del Presidente del Consiglio, in relazione alla determinazione del Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici n. 5111 del 28 novembre 1996, con la quale si e' rifiutato alla Regione l'accredito delle disponibilita' derivanti dalle economie realizzate nella gestione delle leggi di settore e destinate, con delibera di Giunta n. 1448 del 18 aprile 1995, a far fronte agli oneri per programmati interventi di edilizia agevolata - determinazione ritenuta lesiva della diretta facolta' di spesa della Regione prevista dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e, ad un tempo, dagli artt. 118 e 119 Cost., in quanto non consentirebbe l'utilizzazione delle risorse necessarie per lo svolgimento di funzioni attribuite alle Regioni dalla Costituzione - deve dichiararsi, a norma dell'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. La Regione Emilia-Romagna, infatti, a seguito del decreto 26 maggio 1997, n. 1221 - con cui il Ministero dei lavori pubblici le ha attribuito parte delle suddette giacenze, per un importo sufficiente a finanziare quasi per intero il programma contenuto nella citata delibera - in data 29 luglio 1997 ha notificato al Presidente del Consiglio atto di rinuncia al ricorso, che l'Avvocatura dello Stato ha regolarmente accettato. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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