Corte costituzionale
Ordinanza n. 439/1997
Corte cost., ord. 23 dicembre 1997, n. 439
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 439/1997
- Data di deposito
- 23 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:439
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 24, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 3, comma 23, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 23641
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perche' esamini nuovamente i termini della rilevanza della questione deferita, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento (Nella specie, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662 - recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" -, il cui art. 1, da un lato, al comma 45, ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto della assunzione di personale anche a tempo determinato, dall'altro, al comma 46, ha dispensato da tale divieto, fra gli altri, gli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, il giudice 'a quo' deve valutare se l'innovazione legislativa abbia inciso sul quadro normativo cui egli riferisce la questione di costituzionalita', in particolare sul termine di tre mesi gia' stabilito dalla disposizione impugnata quale limite della durata tanto per le assunzioni a tempo determinato, effettuate dagli enti del Servizio sanitario nazionale, quanto per le prestazioni di lavoro autonomo svolte a favore degli enti predetti; ed altresi' se la modifica abbia innovato i modelli organizzativi di cui dispongono gli enti ospedalieri per la gestione del servizio di interruzione della gravidanza, posto che la deferita questione di costituzionalita' e' fondata precipuamente sulla considerazione che la disposizione impugnata si inserisce in un quadro normativo privo di efficaci strumenti organizzativi, alternativi ai rapporti convenzionali di specie, con cui far fronte alle esigenze di tale servizio, per le peculiari condizioni di fatto nelle quali egli constata che il servizio possa venire a svolgersi). red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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