Corte costituzionale

Ordinanza n. 439/1997

Corte cost., ord. 23 dicembre 1997, n. 439

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
439/1997
Data di deposito
23 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:439

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 24, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 23, legge n. 537 del 24 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 23641

Restituzione degli atti al giudice rimettente, perche' esamini nuovamente i termini della rilevanza della questione deferita, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento (Nella specie, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662 - recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" -, il cui art. 1, da un lato, al comma 45, ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto della assunzione di personale anche a tempo determinato, dall'altro, al comma 46, ha dispensato da tale divieto, fra gli altri, gli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, il giudice 'a quo' deve valutare se l'innovazione legislativa abbia inciso sul quadro normativo cui egli riferisce la questione di costituzionalita', in particolare sul termine di tre mesi gia' stabilito dalla disposizione impugnata quale limite della durata tanto per le assunzioni a tempo determinato, effettuate dagli enti del Servizio sanitario nazionale, quanto per le prestazioni di lavoro autonomo svolte a favore degli enti predetti; ed altresi' se la modifica abbia innovato i modelli organizzativi di cui dispongono gli enti ospedalieri per la gestione del servizio di interruzione della gravidanza, posto che la deferita questione di costituzionalita' e' fondata precipuamente sulla considerazione che la disposizione impugnata si inserisce in un quadro normativo privo di efficaci strumenti organizzativi, alternativi ai rapporti convenzionali di specie, con cui far fronte alle esigenze di tale servizio, per le peculiari condizioni di fatto nelle quali egli constata che il servizio possa venire a svolgersi). red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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